In questo scritto, attraverso la ricognizione di alcuni selezionati profili strettamente processuali – a partire dall’intervento del terzo, meritevole certamente di attenzione anche per il legame che ha con il tema degli effetti delle decisioni – intendo dimostrare che: i) la Corte Edu, non è una Corte costituzionale, nonostante essa si consideri tale. Uno strumento decisorio che la ‘fa sentire’ simile ad una giurisdizione costituzionale è la c.d. procedura pilota, concepita per indicare allo Stato convenuto le misure individuali e generali da adottare per risolvere i problemi strutturali. La procedura si caratterizza per la possibilità di sospensione, in attesa della soluzione del problema strutturale, della trattazione di tutti i ricorsi simili ii) l’occuparsi di una materia tipicamente costituzionale, quali sono i diritti, non significa condividere la stessa natura e gli stessi compiti affidati ai giudici costituzionali. L’analisi delle dinamiche processuali rafforza tali conclusioni che avevo già sostenuto in uno studio incentrato maggiormente sull’analisi della giurisprudenza di Strasburgo. Siffatto chiarimento in merito alla natura della Corte Edu è cruciale allo scopo di evitare pericolose semplificazioni a danno proprio di quella maggiore tutela dei diritti che è il risultato ultimo cui aspira il coordinamento che in questi anni si è sviluppato tra l’ordinamento italiano e il sistema convenzionale. Credo che questa posizione rivesta una sua utilità in un momento storico nel quale, dopo un iniziale entusiasmo, si è maggiormente portati a un’enfasi sulla complessità di tale coordinamento: oggi, più di ieri, si evidenzia il legame che esiste tra i diritti e gli ordinamenti giuridici nei quali essi vivono: coordinare i diritti significa anche coordinare gli ordinamenti giuridici. Come nel 1975 spiegò Augusto Barbera, nel suo commento all’articolo 2 della Costituzione, i diritti sono istituzioni di libertà, con tutti i corollari che ne seguono. Tra cui quello segnalato, da ultimo, da Roberto Bin: i diritti non sono assoluti, al contrario sono il risultato di un continuo bilanciamento operato, in prima battuta, dal legislatore e poi dai giudici nazionali. Gli enunciati letterali attraverso cui le Costituzioni e i documenti internazionali codificano i diritti possono apparire simili – in realtà non lo sono, in particolare per quanto concerne le limitazioni – così come è vero che le dimensioni di un diritto – costituzionali, internazionali, sovranazionali – gravitano attorno ad un comune concetto come, per esempio, la dignità umana, ma coordinare queste dimensioni richiede in ogni caso di prendere in considerazione le peculiarità di ciascuna. Operazione, ancora una volta, particolarmente problematica. Come è noto infatti, la dimensione costituzionale dei diritti è del tutto peculiare per almeno tre ragioni: a) pone i diritti all’interno di una fitto tessuto di garanzie, e cioè, come la Corte costituzionale ha ben scritto nella sentenza n. 264 del 2012, la tutela dei diritti fondamentali a livello nazionale è sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro; b) riflette le numerose e complesse competenze e responsabilità statali, ben più intricate di quelle tipiche della sfera ‘oltre lo stato’, sia sovranazionale che internazionale; c) richiede un costante bilanciamento tra diritti, principi e beni da tutelare: la dimensione costituzionale è unica, non perché nazionale, ma perchè è una dimensione democratica e sociale (almeno ancora in alcuni Stati). Fatte queste avvertenze, uso le parole del Presidente Raimondi per richiamare i tratti fondamentali del cd. sistema Strasburgo «il primo difensore, il primo giudice dei diritti umani nel sistema europeo non è la Corte di Strasburgo, ma è il giudice interno, soprattutto le corti supreme e le corti costituzionali, ma anche il giudice di merito, il giudice di primo grado. Il livello internazionale del sistema è destinato a funzionare solo per riparare a quelle violazioni che per così dire sfuggono a un livello, quello nazionale, che già per conto suo dovrebbe essere in grado di prevenire o riparare la violazione dei diritti della persona umana. Il principio di sussidiarietà è espresso in primo luogo da una precisa disposizione della Convenzione, l’articolo 35, che pone la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne. Non si può adire la Corte di Strasburgo se non sono state esperite tutte le vie poste a disposizione di chi si pretenda vittima di una violazione dall’ordinamento del paese che si vuole accusare. La regola non è applicata in modo rigido dalla Corte, nel senso che bisogna preoccuparsi di stabilire, una volta che il governo convenuto in una procedura davanti alla Corte abbia eccepito l’esistenza di una via di ricorso che non sia stata seguita dal ricorrente, l’effettività del ricorso cioè la sua idoneità rimediare alla violazione denunciata, e anche la sua accessibilità, cioè se esso fosse attivabile dal ricorrente in modo non eccessivamente gravoso. Ricorsi senza nessuna prospettiva di successo non sono considerati effettivi da parte della Corte». Procedo dunque a richiamare per rapidi cenni – facendo riferimento alla Convenzione e al suo Regolamento modificato da ultimo nel 2016 – alcune tematiche inerenti alla selezione dei giudici; l’articolazione della Corte; l’intervento dei terzi; la procedura pilota; la possibilità di esprimere advisory opinions. Non ho alcuna pretesa di esaustività, ma l’intento di richiamare l’attenzione su passaggi che mettono in evidenza le peculiarità della Corte. Concludo, richiamando l’influenza sulla Corte europea della politica fattasi, in questi anni, sempre più forte e non sempre costruttiva come invece potrebbe… (segue)
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