Con una recentissima ordinanza il T.a.r. Lazio ha rigettato l’istanza cautelare proposta dalla Telecom Italia s.p.a. per la sospensione dell’efficacia della delibera con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto misure volte a garantire la libertà degli utenti di impiegare, per la connessione ad internet, un terminale (modem/router) di propria scelta, senza dover necessariamente utilizzare quello imposto dal fornitore del servizio di connettività. Infatti, la possibilità di scegliere il dispositivo attraverso il quale realizzare l’accesso alla rete ‒ sovente esclusa da offerte commerciali che prevedono l’abbinamento obbligatorio del servizio di connessione con la vendita (o il noleggio) del terminale ‒ costituisce una specificazione del “diritto ad un’internet aperta”, ossia del diritto degli utenti finali di accedere ad informazioni e contenuti presenti in rete e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi e utilizzare apparecchiature di loro scelta. La delibera impugnata costituisce una delle prime applicazioni nel nostro ordinamento del principio di “neutralità della rete” in forza del quale ogni comunicazione elettronica veicolata da un operatore dovrebbe essere trattata in modo eguale indipendentemente dalla qualità dei soggetti coinvolti, dal contenuto del servizio, dall’applicazione o dal dispositivo utilizzati. Il presente saggio intende affrontare i profili di maggiore rilievo per la riflessione giuridica che derivano dall’affermazione di tale principio negli ordinamenti nord-americano, dell’Unione europea ed italiano, onde verificare quali funzioni siano oggi affidate alle autorità pubbliche a garanzia di una rete neutrale ed in qual misura i poteri amministrativi incidano sulla declinazione dei diritti e delle libertà che attraverso la rete vengono quotidianamente esercitati da miliardi di utenti… (segue)
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