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NUMERO 5 - 06/03/2019

 Regionalismo differenziato, ruolo del Parlamento e unità del Paese

Appello di trenta Costituzionalisti su:

REGIONALISMO DIFFERENZIATO, RUOLO DEL PARLAMENTO
E UNITA’ DEL PAESE

Siamo fortemente preoccupati per le modalità di attuazione finora seguite nelle intese sul regionalismo differenziato e per il rischio di marginalizzazione del ruolo del Parlamento, luogo di tutela degli interessi nazionali.

 

Le ulteriori forme di autonomia non possono riguardare la mera volontà espressa in un accordo tra Governo e Regione interessata, avendo conseguenze sul piano della forma di Stato e dell’assetto complessivo del regionalismo italiano.

 

Nel testo dell’articolo 116, terzo comma, come introdotto dalla riforma costituzionale del 2001, si prevede “una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119” e che “La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

 

Questa disposizione va letta coerentemente con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica e con la funzione propria del Parlamento di tutelare gli interessi di tutti i cittadini e di tutte le Regioni.

 

In assenza di una legge generale che stabilisca le condizioni del regionalismo differenziato e che eviti un’attuazione disordinata dello stesso, e in assenza di ogni dibattito preliminare, è importante sottolineare come lo stesso articolo 116 terzo comma presupponga un ruolo positivo del Parlamento nella definizione del regionalismo differenziato.

 

I parlamentari, come rappresentanti della Nazione, devono essere infatti chiamati a intervenire, qualora lo riterranno, anche con emendamenti sostanziali che possano incidere sulle intese, in modo da ritrovare un nuovo accordo, prima della definitiva votazione sulla legge.

 

L’approvazione parlamentare di cui all’articolo 116 comma 3 nulla ha a che vedere con l’articolo 8 della Costituzione sui culti acattolici; né ha alcun senso ricondurre questo procedimento alla legge di ratifica di trattati internazionali. Anche nell’approvazione dei primi Statuti del 1972 il Parlamento svolse un ruolo incisivo. La fisionomia delle regioni, infatti, riflette quella dell’intero Paese e non riguarda solo i singoli governi regionali.

 

L’approvazione parlamentare non può essere meramente formale; la previsione della legge nell’articolo 116, comma 3 della Costituzione è posta a garanzia che l’autonomia negoziata dalle regioni richiedenti si inserisca armonicamente nell’ordinamento complessivo della Repubblica. Il ruolo del Parlamento, nell’articolo 116, è finalizzato a tutelare le istanze unitarie a fronte di richieste autonomistiche avanzate dalle Regioni che possono andare proprio in danno a tali istanze unitarie.

 

Per questo facciamo appello al Presidente della Repubblica, ai Presidenti e componenti delle Camere affinché garantiscano il ruolo del Parlamento anche rispetto alle esigenze sottese a uno sviluppo equilibrato e solidale del regionalismo italiano, a garanzia dell’unità del Paese.

 

  • Francesco Amirante, Presidente emerito della Corte costituzionale
  • Vincenzo Atripaldi, emerito Università di Roma La Sapienza
  • Giuseppe Campanelli, Università del Salento
  • Beniamino Caravita di Toritto, Università di Roma La Sapienza
  • Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale
  • Elisabetta Catelani, Università di Pisa
  • Alfonso Celotto, Università di Roma Tre
  • Lorenzo Chieffi, Università della Campania Luigi Vanvitelli
  • Pietro Ciarlo, Università di Cagliari
  • Giovanni Cocco, Università di Milano Bicocca
  • Pasquale Costanzo, Università di Genova
  • Salvatore Curreri, Università di Enna Kore
  • Antonio D’Aloia, Università di Parma
  • Claudio De Fiores, Università della Campania Luigi Vanvitelli
  • Giorgio Grasso, Università dell'Insubria
  • Enrico Grosso, Università di Torino
  • Cosimo Guarini, Università di Bari
  • Carlo Iannello, Università della Campania Luigi Vanvitelli
  • Alberto Lucarelli, Università di Napoli Federico II
  • Roberto Miccù, Università di Roma La Sapienza
  • Andrea Morrone, Università di Bologna
  • Anna Maria Nico, Università di Bari
  • Ida Nicotra, Università di Catania
  • Elisabetta Palici di Suni, Università di Torino
  • Fulvio Pastore, Università di Cassino
  • Andrea Patroni Griffi, Università della Campania Luigi Vanvitelli
  • Andrea Pertici, Università di Pisa
  • Anna Maria Poggi, Università di Torino
  • Salvatore Prisco, Università di Napoli Federico II
  • Michele Scudiero, emerito Università di Napoli Federico II
  • Giuseppe Tesauro, Presidente emerito della Corte costituzionale
  • Lara Trucco, Università di Genova
  • Massimo Villone, emerito Università di Napoli Federico II

 Hanno ancora aderito:

Carlo Amirante, già Università di Napoli Federico II
Francesca Angelini, Università di Roma La Sapienza
Gaetano Azzariti, Università di Roma La Sapienza
Felice C. Besostri, già Università di Milano
Paolo Bonetti, Università di Milano Bicocca
Gaetano Bucci, Università di Bari
Alfonso Maria Cecere, Università di Napoli Federico II
Matteo Cosulich, Università di Trento
Enrico Cuccodoro, Università del Salento
Michele Della Morte, Università del Molise
Giovanna De Minico, Università di Napoli Federico II
Marida Dentamaro, Università di Bari
Emma A. Imparato, Università di Napoli L'Orientale
Federica Fabrizzi, Università Telematica Internazionale Uninettuno
Giovanni Luchena, Università di Bari
Gianfranco Macrì, Università di Salerno
Francesco Marone, Università Suor Orsola Benincasa
Roberto Mastroianni, Università di Napoli Federico II
Paolo Passaglia, Università di Pisa
Andrea Pierini, Università di Perugia
Marco Plutino, Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Otto Pfersmann, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Saverio Regasto, Università di Brescia
Alessandro Sterpa, Università della Tuscia
Vittorio Teotonico, Università di Bari
Veronica Valenti, Università di Parma



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