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NUMERO 8 - 17/04/2019

 Il paesaggio nel costituzionalismo contemporaneo. Profili comparati europei

L’idea che ha mosso la presente ricerca è stata quella di sviluppare, partendo dal contributo di Alberto Predieri, il concetto costituzionale di “paesaggio” sotto il profilo comparato, onde comprendere se nelle Costituzioni degli Stati membri dell’Unione europea sia, in una qualche misura, rinvenibile una nozione utilmente comparabile con quella contenuta nell’art. 9 della Costituzione italiana. Come è noto, il tema è stato a lungo caratterizzato da una vera e propria polarizzazione tra una lettura restrittiva ed una lettura estensiva dell’espressione “paesaggio”. Con la prima, dai detrattori definita “statica o storico-riduttiva”, si è fatto riferimento alle sole porzioni di territorio oggetto di vincolo: dunque un “paesaggio” la cui nozione era fatta equivalere a quella di “bellezze naturali” ai sensi delle leggi 11 giugno 1922, n. 778 e 29 giugno 1939, n. 1497. Con la seconda, all’opposto definita “dinamica” o “integrale”, e che si richiamava al linguaggio comune e alle discipline geografiche e storiche, “paesaggio” era da riferirsi indistintamente alla forma (o aspetto o immagine) dell’intero territorio nazionale, così come plasmata e risultante dall’interazione tra uomo e ambiente e composta anche dagli effetti dell’antropizzazione, cioè dalle dinamiche delle forze naturali e, soprattutto, delle forze dell’uomo. La contrapposizione tra le due letture è oggi di puro interesse storico. E’ infatti ormai recepito che l’art. 9 della Costituzione, con il riferimento indistinto al paesaggio, è improntato ad una concezione integrale di esso, cioè alla forma dell’intero Paese (dato questo confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa). La tutela di tale bene concerne, pertanto, sia il mero dato naturale (ad esempio le coste, le montagne, i laghi: cioè le bellezze naturali), sia quello derivante dall’interazione uomo-natura. In entrambi è presente la dimensione culturale, che ben può avere ad oggetto il solo dato naturalistico, in quanto rappresentato (pittorescamente, letterariamente, fotograficamente), o anche solo percepito ed evocato come essenziale e identitario. La specificità culturale della tutela del paesaggio è alla base della distinzione, organizzativa e funzionale, della tutela paesistica, vale a dire dell’ambiente-qualità (paesaggio) dalla tutela dell’ambiente-quantità (ecologia). Se questo è il quadro di interpretazione giuridica relativo alla nozione italiana di paesaggio, un discorso diverso va elaborato con riferimento alle Costituzioni europee contemporanee. Metodologicamente si è ritenuto che l’unica strada utile fosse quella di partire dalle coordinate costituzionali dei vari ordinamenti della Unione Europea, includendovi anche Gran Bretagna e Svizzera. In tal senso, si è proceduto ad analizzare le norme costituzionali di tali Paesi evidenziando analogie e differenze rispetto al quadro italiano. Come si avrà di modo di vedere nel proseguo dell’analisi, emerge che le Costituzioni degli altri ordinamenti dedicano particolare attenzione alle tematiche di carattere ambientale, mentre a dir poco scarse sono le esperienze nelle quali la protezione del bene paesaggio, secondo un’accezione di tipo culturale, trova una sua specifica disciplina a livello costituzionale. L’analisi sul campo è stata utile per arrivare ad una conclusione, ovvero che i fondamenti concettuali e le esperienze dei Paesi stranieri sono talmente eterogenei che l’unico dato normativo davvero utile, per quei Paesi che l’hanno ratificata, è la Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000. In altri termini, su un tema come questo sembra più utile non tanto una comparazione orizzontale (per Paesi), quanto una di tipo verticale nell’ambito della quale la Convenzione viene a rappresentare, essa stessa, parametro di comparazione degli ordinamenti compulsati. E’ emerso, infine, che l’argomento non è stato trattato adeguatamente in letteratura sotto un profilo di comparazione giuridica e sono a dir poche esigue anche le ricostruzioni legate a singole esperienze straniere. La scarsezza del materiale a disposizione denota che vi è stato uno scollamento tra l’esperienza italiana e quella degli altri Stati membri dell’Unione Europea. In tali ordinamenti, infatti, la mancanza di una matrice culturale significativa legata al paesaggio (come, invece, emerge dal nostro contesto nazionale) ha spostato l’attenzione della letteratura su temi prettamente naturalistici ed ecologici, tralasciando del tutto, o quantomeno in parte, l’argomento più propriamente culturale e identitario… (segue)



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