
Sono trascorsi quasi quattro anni dall’entrata in vigore della legge n. 68 del 2015 sui c.d. ecoreati e ad oggi, nonostante gli sforzi della giurisprudenza, le principali questioni interpretative poste dalla riforma si palesano del tutto irrisolte. In particolare, quella vaghezza nella tipizzazione degli elementi costitutivi degli illeciti ambientali sin da subito denunciata dalla dottrina – soprattutto con riferimento al delitto di inquinamento ambientale di cui all’ art. 452 bis c.p. – continua a destare non poche preoccupazioni sotto il profilo del rispetto dei principi di precisione, determinatezza e tassatività imposti dagli artt. 25 Cost. e 7 CEDU. Come noto, l'inquinamento ambientale richiede, ai fini della sua configurabilità, la sussistenza della c.d. clausola di antigiuridicità espressa, essendo necessario che la condotta pericolosa venga posta in essere “abusivamente”, ossia in assenza delle autorizzazioni previste ex lege. La giurisprudenza ha esteso il concetto di abusività non soltanto alle attività tout court illegali o non autorizzate, bensì a quelle esercitate in presenza di un titolo illegittimo, scaduto ovvero ancora in caso di superamento dei limiti o in violazione delle prescrizioni normative contenute nel titolo stesso, riconoscendo espressamente il potere del giudice penale di valutare la legittimità dell’atto autorizzatorio avente natura amministrativa. Ed è proprio sulla scorta di tale orientamento che alcune recenti pronunce rese nell’ambito di note vicende giudiziarie (si veda da ultimo il caso della centrale Tirreno Power) hanno esteso le maglie del fatto tipico sussumibile nel modello legale di cui all’art. 425 bis c.p., ampliando il concetto di abusività fino a ricomprendervi non soltanto l’inosservanza di una regola di dettaglio normativamente prevista (disposizioni contenute nel TUA) ma anche la violazione di una regola generale di condotta (MTD/BAT), e finanche il più generico principio di precauzione. La rilevanza attribuita alle migliori tecniche disponibili (BAT) nella previsione e nell’accertamento dei reati ambientali e, soprattutto, il ricorso sempre più frequente al principio di precauzione quale strumento di estensione dell’imputazione per colpa (c.d. effetto espansivo del diritto penale) palesano la tendenza del diritto penale moderno a sacrificare il principio di colpevolezza, presupposto indefettibile di un diritto penale personale e colpevole, in nome di esigenze general preventive. Occorre interrogarsi sull’opportunità di qualificare il principio di precauzione quale parametro diretto per la conformazione della condotta degli operatori privati avente rilievo in materia di accertamento della responsabilità penale nonostante siffatto principio richieda un’opera di frapposizione normativa del legislatore ovvero della pubblica amministrazione: il meccanismo di formazione delle BAT non è infatti rimesso all’auto-normazione dei soggetti privati, ma avviene in una sede pubblica e istituzionale, qual è quella della procedura di comitato dell’Unione europea, che si conclude con un atto comunitario. Parte della dottrina ha, pertanto, suggerito di circoscrivere la rilevanza del principio di precauzione alla branca giuspubblicistica in quanto strutturalmente incompatibile con il principio di legalità che governa il sistema penale… (segue)
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