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In uno scritto apparso poco dopo l’entrata in vigore della riforma del Titolo V, Antonio Ruggeri segnala l’esigenza di riprendere il dibattito, altrove (come in Spagna) di perdurante attualità, “sul rapporto potenzialmente conflittuale tra autonomia ed eguaglianza”, che rappresenta, per altro, una questione di ordine generale nell’esperienza degli Stati politicamente e istituzionalmente decentrati. Egli precisa – con notazioni che, ancor oggi, appaiono di grandissima attualità di fronte al procedimento ancora in corso per la prima applicazione del comma terzo dell’art. 116 Cost. – che “la tensione non è tanto (o soltanto) tra autonomia ed eguaglianza, quanto tra autonomia ed unità, in una delle sue molte e particolarmente emblematiche espressioni”. Secondo l’illustre costituzionalista, “l’unità non è messa a rischio unicamente da fatti clamorosi, vistosamente eversivi, volti a “spezzare”, anche fisicamente (cioè politicamente, in senso storico-geografico), il territorio dello Stato, consentendo a una sua “parte” di andarsene per conto proprio; semmai, questa è l’indivisibilità della Repubblica, che pure è filiazione diretta dell’unità”. Quest’ultima, “vista nel suo insieme e nella sua essenza, vale a dire nella sua unicità e totalità significante, è pregiudicata tutte le volte che sia comunque reciso il filo della continuità evolutiva, sulle basi assiologiche erette dal potere costituente, di un’esperienza costituzionale in corso (…); e, dunque, è compromessa, nelle sue stesse radici e nel complessivo, ulteriore sviluppo, da ogni “fatto” (giuridico e non) che comunque incida anche su uno solo dei valori fondamentali ai quali quell’esperienza si ispira e dai quali costantemente si alimenta”. L’idea di fondo di Ruggeri è, in definitiva, che “l’unità non è un valore a se stante, concettualmente ed operativamente diverso dai valori “restanti”, ma è l’insieme irripetibile, autofondante ed autosignificante dei valori stessi, risolvendosi pertanto interamente con l’identità costituzionale dell’ordinamento, per il modo con cui i valori che lo sorreggono ricevono appunto la loro forma e sintesi espressiva e qualificante col fatto stesso di stare assieme ed uniti, nella identica misura, di inverarsi nell’esperienza”. L’ordinamento costituzionale, lungo la sua evoluzione, possiede risorse idonee a colmare anche carenze che, sul piano della uguaglianza e della unità, dovessero manifestarsi al suo interno: una di queste, nel campo della normazione, è – secondo l’A. – lo strumento della “specializzazione” dell’autonomia previsto al terzo comma dell’art. 116 (il quale si aggiunge alla flessibilità dell’utilizzo degli strumenti di normazione stessa e, per ciò pure, dei rapporti che in occasione della loro attivazione si instaurano tra Stato e Regioni e alla sussidiarietà c.d. “orizzontale”); esso, in sostanza, funge a ripristinare “l’equilibrio complessivo del sistema in modo conforme agli sviluppi dell’esperienza e alle più forti e radicate tendenze che in questa dovessero manifestarsi”… (segue)
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