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Gli ordinamenti giuridici sovranazionali, che, per necessità, enunciano diritti e principi, ma non li declinano in discipline di dettaglio, esigono che i parametri di controllo della loro coerente attuazione nei regimi degli Stati aderenti obbediscano a criteri sostanziali, e non formali. Solo una verifica funzionale, infatti, consente di apprezzare in maniera appropriata l’effettività dell’applicazione del diritto convenzionale, senza che lo schermo degli schemi nominali e degli archetipi giuridico-formali utilizzati dai singoli Stati possano costituire un ostacolo alla predetta verifica. Tale paradigma è usato sia dalla Corte di Giustizia UE, sia dalla Corte EDU, ai fini della disamina della compliance degli ordinamenti nazionali, rispettivamente, al diritto dell’Unione Europea e a quello della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Una delle più vistose applicazioni del principio di effettività, che, si ripete, postula che lo scrutinio della corretta attuazione dei principi sovranazionali negli ordinamenti degli Stati aderenti risponda a criteri sostanziali, e non formali, è senz’altro la qualificazione come sostanzialmente penali di sanzioni formalmente classificate come (solo) amministrative. La Corte di Strasburgo, ai fini del controllo del rispetto dei principi convenzionali afferenti alle guarentigie contemplate dalla CEDU, ha, infatti, classificato come penali misure punitive particolarmente afflittive, nonostante la loro qualificazione formale come amministrative negli ordinamenti nazionali; con ciò declinando il paradigma valutativo che sancisce l’indifferenza degli schemi nominali e formali utilizzati dagli Stati aderenti. Si tratta di un parametro di giudizio che soddisfa una duplice esigenza: a) quella di assicurare, per via ermeneutica, uno standard minimo di armonizzazione tra ordinamenti profondamente divergenti, nella materia delle sanzioni “afflittive” e delle pertinenti garanzie di tutela; b) quella di scongiurare il rischio che diverse catalogazioni formali degli illeciti producano un effetto elusivo dell’applicazione delle guarentigie convenzionali stabilite per le sanzioni penali (c.d. “truffa delle etichette”)… (segue)
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