Abstract [It]: La sentenza 13 del 2019 della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dall’A.g.c.m. con l’ordinanza 1 del 2018. La decisione ha negato che l’Autorità antitrust possa essere considerata come giudice a quo, anche nel caso in cui si faccia riferimento al modello del giudice «ai limitati fini». Se la decisione di inammissibilità era stata preventivata, lo stesso non si può dire per l’inquadramento dell’A.g.c.m. fra le amministrazioni di stampo tradizionale, passaggio della sentenza che ha sollevato diverse perplessità. Come spiegare, allora, la posizione di indipendenza dell’Autorità antitrust e la sua funzione di garanzia di interessi di rango costituzionale?
Abstract [En]: The decision of the Constitutional Court No. 13/2019 excluded that the Competition Authority can apply to the Constitutional Court for a question of constitutionality. The Constitutional Court’s decision ascertained the pure administrative substance of the Authority, using the traditional concept of public administration and public interest. So, the decision classified the Competition Authority as a part of the administrative branch, referring to the standard model of public administration contained in administrative law. The decision No. 13/2019 raised different problems in the context of this study. Can the decision No. 13/2019 undermine the concept of independence of the Italian Competition Authority?
Sommario: 1. Premessa: una ricostruzione dei fatti. 2. Il rapporto fra autorità garanti e giudizio costituzionale: la preclusione della Corte Costituzionale. 3. La diversità dell’A.g.c.m. come modello di amministrazione: la posizione di indipendenza. 4. (Segue) La posizione di indipendenza non è fine a sé stessa: l’interesse pubblico tutelato dall’Autorità Garante e l’esercizio della discrezionalità tecnica. 5. Conclusioni.
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