Abstract [It]: L’Autore muove dalla premessa secondo cui nella materia della tutela dell’ambiente politica e scienza costituiscono un binomio inscindibile, con l’effetto di far sì che la produzione pubblica del diritto dell’ambiente consista quasi sempre in un’attività di “normazione tecnica”, ossia nella produzione di regole giuridiche elaborate sulla base o in funzione di presupposti e di dati conoscitivi di natura “tecnico-scientifica”. Su questa base il contributo analizza la giurisprudenza costituzionale in materia, con l’intento di individuare le ragioni in grado di spiegare la sostanziale estraneità delle questioni tecniche ambientali nelle decisioni del Giudice delle leggi italiano e di formulare alcune ipotesi valutative sul carattere fisiologico o patologico di tale fenomeno.
Abstract [En]: The Author moves from the premise that in environmental protection field politics and science constitute an inseparable combination, so that the public production of environmental law nearly always consists of a “technical regulation” matter; that is, legal rules are developed on the basis or according to assumptions and cognitive data of a “technical-scientific” nature. On this basis, the essay examines Constitutional Court precedents in this subject matter, in order to identify the reasons why the environmental technical issues are unknown to the decisions of the italian Judge of the Laws, formulating some evaluative hypothesis on the physiological or pathological nature of this phenomenon.
Sommario: 1. Alcune indispensabili premesse di contesto. 2. La sostanziale estraneità delle questioni tecniche ambientali nelle decisioni della Corte costituzionale e il problema delle ragioni atte a spiegare tale fenomeno. 2.1. L’assoluta prevalenza nei giudizi costituzionali in materia ambientale di questioni incentrate sulla distribuzione dei poteri, anziché sul contenuto dei poteri. 2.2. La “dottrina” dei limiti del sindacato del Giudice costituzionale sulle questioni tecniche sottese alla normativa ambientale. 2.3. Le “riserve di amministrazione” ricavabili dalla legislazione statale come limite al contenuto tecnico-scientifico della legislazione regionale. 2.4. La “fuga” del Giudice costituzionale dalle questioni tecniche ambientali rilevanti per il sindacato di costituzionalità. 3. Considerazioni conclusive.
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