
Abstract [It]: Il collasso economico-sanitario provocato dalla pandemia da Covid-19 ha indotto il legislatore a varare delle misure funzionali, almeno in astratto, alla realizzazione di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza idoneo alla gestione delle risorse e degli investimenti necessari per fronteggiare la crisi. Tra le novità spicca l’art. 21 D.l. 76/2020, che ha riformato la responsabilità erariale così come originariamente strutturata nella L. n. 20/1994. Da questa premessa, l’articolo, mettendo a confronto i fenomeni della “medicina difensiva” e della “burocrazia difensiva”, analizza i riflessi della interpolata responsabilità amministrativa sull’esercente una professione sanitaria, assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti.
Abstract [En]: The health crisis and the economic disruption caused by the Covid-19 pandemic induced the legislator to undertake provisions functional theoretically to the implementation of the Recovery and Resilience National Plan to arrange the investment and the resource management needed to face the crisis. Among the innovations stands out the revision of the accounting responsibility introduced by Art. 21 D.l. 76/2020 than as formerly foreseen in L. n. 90/1994. On this basis, this paper analyses the effects that the interpolated administrative liability generates to the healthcare professional, subject to the Court of Audit jurisdiction, comparing “defensive medicine” to “defensive bureaucracy”.
Parole chiave: “Medicina difensiva”; “Burocrazia difensiva”; emergenza sanitaria; dolo e colpa grave; art. 21 D.l. 76/2020; responsabilità erariale del sanitario
Keywords: “Defensive medicine”; “Defensive bureaucracy”; health crisis; fraud and serious negligence; art. 21 D.l. 76/2020; accounting liability of the healthcare professional
Sommario: 1. Premessa metodologica. 2. Brevi riflessioni sulla medicina difensiva. 3. Una panoramica sulla burocrazia difensiva. 4. La medico-crazia difensiva: un dialogo tra medicina e burocrazia difensiva nell’art. 21 del D.l. Semplificazioni. 4.1. La volontà del legislatore e la finalità del precetto: argomento psicologico e teleologico. 4.2. La responsabilità del medico come forma di responsabilità erariale tipica: argomento a contrario e principio di specialità. 4.3. La perdurante rilevanza della colpa grave nell’art. 3-bis del D.l., 1 aprile 2021, n. 44 e gli emendamenti inattuati nella conversione del D.l. “Cura Italia”: argomento a fortiori. 4.4. Un orientamento anacronistico del giudice penale e la riviviscenza della medicina difensiva: argomento ab absurdo. 5. Nota conclusiva.
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