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NUMERO 19 - 27/07/2022

 Il mosaico di leggi nell'attuazione dell'art. 114, comma 3, Cost.

Sia nella versione vigente che in quella proposta dal testo di revisione costituzionale in discussione in Parlamento (sul quale ha detto Federica Fabrizzi in questo numero) sulla questione di Roma Capitale resta centrale il ruolo del legislatore statale che, in ogni caso, è chiamato ad attuare il dettato di rango superiore. Partiamo dal testo vigente ossia dalla legge statale alla quale la Costituzione riserva la disciplina dell’ordinamento di Roma Capitale. Diremo poi, brevemente, del destino di queste norme in caso di innovazione dell’art. 114, comma terzo, Cost.. Negli ormai quasi 21 anni di vigenza delle previsioni introdotte con la legge costituzionale n. 3 del 2001 (novembre), abbiamo constatato i problemi interpretativi su questa riserva di legge statale non solamente sul piano strettamente esegetico e teoretico, ma finanche su quello operativo, considerato che più volte (ma non sempre) norme statali sono state approvate evocando espressamente lo specifico riferimento costituzionale; fino, in particolare, alla legge n. 42 del 2009 che costituisce un importante punto di analisi in vista dell’opportunità, oggi palesatasi in sede parlamentare, di un nuovo e più significativo intervento del legislatore statale. Il riferimento, ovviamente, è ai lavori della Prima Commissione della Camera dei Deputati di questi mesi della XVIII legislatura. Il primo tema, come sappiamo, è quello della “capacità” o meno della legge statale in materia di regolare ogni aspetto della vita istituzionale di Roma Capitale (che vuol dire “ordinamento”?) e, in particolare, se la legge statale possa o meno interferire con le competenze legislative assegnate alla legge regionale. Se, infatti, con la parola “ordinamento” si descrive un titolo di intervento molto ampio (altrimenti sarebbe ben sufficiente la competenza che la Costituzione assegna alla legge statale già nell’art. 117, comma 2, lettera p) che si può dispiegare oltre il sistema di elezione degli organi e le funzioni fondamentali e oltre quanto già prevede l’art. 118 Cost. in materia di conferimento di funzioni amministrative, allora la principale delle questioni è subito posta oggi come ogni volta ci si trovi a ragionare sulla legge statale in questione: può detta fonte intervenire anche assegnando a Roma capitale competenze anche in materie di spettanza del legislatore regionale? Il tema, ovviamente, si pose anche nel 2009 all’atto dell’esercizio della (complessa) delega legislativa contenuta nella legge n. 42 tanto che, davanti alla scelta del legislatore delegato di intervenire tra l’altro sul riparto del Fondo di finanziamento del trasporto pubblico locale, la Regione Lazio (Polverini Presidente) impugnò alla Corte costituzionale le previsioni pensate per rafforzare il ruolo di Roma Capitale (Alemanno Sindaco). Quel ricorso fu poi oggetto di una scelta, da parte della successiva Giunta regionale guidata da Zingaretti, di rinuncia e, dunque, la Corte costituzionale non si è pronunciata in merito… (segue)



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