
Abstract [It]: La questione del regionalismo differenziato va ricondotta nei suoi confini, in conformità alle norme costituzionali che definiscono il tipo di Stato e ordinano i rapporti centro-periferia anche quanto al sistema fiscale. Il trasferimento differenziato di competenze dovrà essere preceduto da un’adeguata analisi delle funzioni, riguardare anzitutto l’ambito amministrativo, e poi, in quanto necessariamente implicato, quello legislativo. L’obbligo di conformare l’attuazione dell’art. 116, c. 3 al principio di perequazione sancito dall’art. 119 Cost. comporta la determinazione dei Lep prima della messa in opera della legge di diffenziazione. Per la produzione di questa, il modulo più adeguato appare la delega legislativa ex art. 76 Cost., che consentirebbe l’ordinata integrazione dei poteri del Parlamento, del Governo e delle Regioni proponenti la devoluzione differenziata. Sarebbe criterio di buona legislazione, inoltre, far precedere il processo di differenziazione dall’attuazione della legge n. 42 del 2009 – più volte rinviata con modalità discutibili e di incerta conformità a Costituzione – la quale implica a sua volta la determinazione dei Lep. In alternativa, nel caso tale determinazione non possa essere compiuta rapidamente e si ritenga che i trasferimenti di competenze siano resi urgenti da pressanti esigenze di razionalizzazione, potrebbe essere regolata una fase transitoria, aperta con la definizione immediata di un criterio di riparto delle risorse da sostituire subito a quello della spesa storica, finora adottato, ma del tutto inadeguato perché tale da cristallizzare o accentuare gli squilibri su base territoriale. Tale nuovo criterio dovrebbe risultare automaticamente incentivante al conseguimento dell’obiettivo di definire i Lep e inteso ad assicurare l’avvio del percorso perequativo in attuazione della legge n. 42 del 2009.
Title: Anti-mythopoiesis short practical guide to differentiated regionalism with a few preliminaries
Abstract [En]: The issue of differentiated regionalism requires to be brought back to its inherent limits, in accordance with the constitutional norms that outline the type of State and regulate the relations between center and periphery, also as regards the fiscal system. The differentiated transfer of competencies must be preceded by an adequate analysis of functions, primarily in the field of administration and, consequently, in that of legislation. The obligation to conform the enactment of art. 116, par. 3, of the Italian Constitution to the principle of equalization set in art. 119 requires the so-called «LEPs» to be determined before the passing of a law on differentiation. As regards the latter, the most appropriate technique might be found in the delegation of legislative powers pursuant art. 76 of the Constitution, which would allow for an orderly integration of powers between Parliament, Cabinet and the Regions involved. Furthermore, it would help towards good legislation to anticipate the procedure of differentiation by implementing St. n. 42/2009 – which has been postponed in a questionable and constitutionally dubious manner. Such implementation, in itself, would require setting the «LEPs». Alternatively, in case such determination cannot take place rapidly and the transfer of competencies is deemed urgent in the face of pressing needs of rationalization, it might be possible to regulate a transitory phase, beginning with the immediate adoption of a criterion for distributing resources meant to supplant that of «historical expenditure», which, although employed to this day, has proved thoroughly inadequate in that it is liable to crystallize or aggravate territorial discrepancies. The new criterion should be such as to automatically promote the setting of «LEPs» and ensure the beginning of the equalizing process necessary to implement St. n. 42/2009.
Parole chiave: regionalismo differenziato, rappoorto centro-periferia, differenziazione, Lep, costituzione
Keywords: differentiated regionalism, centre-periphery relationship, differentiation, Lep, constitution
Sommario: 1. Lo stato delle cose. 2. Scopo della differenziazione. 3. Premesse della dislocazione differenziata. 4. La perdurante carenza: analisi delle funzioni e determinazione dei Lep. 5. Quanto ai modi. 6. Silloge.
ITALIA - DOTTRINA
Nota a SS.UU. n. 38162 del 2022 in tema di maternità surrogata, ordine pubblico e preminente interesse del minore
Fabio Ferrari (08/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
La crisi dell’operatore collettivo tra scambi di ruoli e immodificabilità soggettiva
Stefano Vinti (07/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
“Soggetti politici” e par condicio elettorale radiotelevisiva (alla luce di una recente delibera dell’Agcom)
Giovanni Barozzi Reggiani (06/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Amministratori, non proprietari dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi
Mario Bertolissi (06/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Residui di produzione e bioeconomia: un’analisi dei principali driver dell’economia circolare
Alessia Depietri (06/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Il principio del ne bis in idem alla prova delle piattaforme digitali
Nicola M.F. Faraone (06/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
La sfida della tecnologia blockchain al diritto: una nuova frontiera per il mercato delle opere di interesse artistico?
Valentina Gastaldo (06/03/2023)
ITALIA - DOTTRINA
Il nuovo Comitato per la legislazione al Senato e gli altri soggetti della buona scrittura delle leggi: tra criticità di sistema ed esigenze di riforma
Stefano Rotolo (06/03/2023)