Ringrazio i Presidenti e i componenti dei due Comitati per l’invito. È questa la terza volta che ho l’onore di essere audito, per presentare e rappresentare il mio pensiero riguardo le criticità della legislazione. La volta scorsa, il problema era quello dell’impatto della pandemia sulle fonti del diritto. Ci trovavamo in un contesto ordinamentale in cui la necessità, ovvero l’emergenza, era di per sé la fonte da cui si faceva sgorgare il diritto, creando però delle asimmetrie nel sistema delle fonti, così come concepito secondo la criteriologia gerarchica. Oggi, il tema è quello relativo alla criticità della produzione normativa, come declinato nel programma previsto per questa indagine conoscitiva. Tema antico, mi verrebbe da dire. Da anni, infatti, si parla di legge oscura e si studiano rimedi per renderla chiara. Tra cui l’istituzione parlamentare del Comitato per la legislazione, da questa legislatura previsto anche al Senato della Repubblica. Il groviglio normativo, spesso derivante dall’eccesso della decretazione d’urgenza, emerge dal Rapporto 2022-2023 che questo Comitato ha prodotto, dove si può verificare come in un anno di legislatura (l’attuale: XIX) siano state approvate 83 leggi, di cui 40 di conversione di decreti legge. Mentre gli atti normativi governativi sono stati: 48 decreti legge e 36 decreti legislativi. Questo trend in favore degli atti aventi valore di legge è sempre presente nelle legislature precedenti, anche in maniera significativamente accentuata. Il problema, poi, è che in molti (ormai troppi) casi sono stati varati atti normativi, leggi e decreti, composti da pochi articoli e centinaia di commi. Con continui e complessi rinvii a precedenti leggi, senza però esplicitarne il contenuto delle stesse, ridotte cioè a un numero e un anno (della pubblicazione): rendendo così inintelligibile il messaggio legislativo destinato ai cittadini. Sul punto, voglio richiamare l’attenzione del Comitato sulla sentenza n. 110 del 2023 della Corte costituzionale, cha ha dichiarato incostituzionale una legge regionale perché “irrimediabilmente oscura”, adottando quale parametro di costituzionalità l’art. 3 cost., nella sua declinazione come principio di ragionevolezza... (segue)
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