Norme impugnate: Art. 12 e art. 12, c. 4°, in combinato disposto con l'art. 2, c. 2°, lett. e), della legge della Regione Veneto 30/11/2007, n. 32.
Oggetto: Telecomunicazioni - Regione Veneto - Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa - Centri di telefonia in sede fissa già esercitanti attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia alla data di entrata in vigore della legge - Prevista necessità di autorizzazione del comune competente per territorio per la continuazione dell'attività - Divieto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge censurata, di svolgimento da parte dei centri di telefonia in sede fissa, di attività commerciali non accessorie a quella di telefonia, quale, ad esempio, l'attività di "transfer money".
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Atti decisi: ord. 106 e 132/2009
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