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di Stefano Ceccanti
Il tetto ai mandati qualifica l'ordinamento regionale, ma non è applicabile prima del 2015
Il riferimento normativo da cui prendere le mosse è noto quasi solo agli addetti ai lavori del sistema elettorale regionale. Dopo la legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha reso concorrente la materia elettorale, l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", ha contemplato tra i principi la "previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto".
Com'è noto la medesima legge costituzionale 1/1999 aveva previsto la facoltà per gli statuti di derogare dalla forma di governo cosiddetta standard basata sul noto principio del "simul stabunt, simul cadent" tra Presidente eletto direttamente e Consiglio, adottando in alternativa l'elezione consiliare del Presidente. Pertanto la legge sui principi si è trovata poi a prevedere logicamente tale limite per i soli Presidenti eletti direttamente dai cittadini.
Si è trattato di una ragionata estensione della normativa varata ab origine dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (articolo 2 comma 2) per sindaci e presidenti di provincia. Il limite è rimasto infatti inalterato, in ragione del fatto che la legge 30 aprile 1999 n. 120 ha trasformato la durata dei mandati da quadriennale in quinquennale (art. 7 comma 1). Dunque il tetto originario di otto anni è risultato esteso a dieci anni. Peraltro esso risulta omogeneo a un trend comparatistico che ha coinvolto anche la recente revisione costituzionale francese del 2008 che ha novellato in modo analogo l'art. 6 comma 2, conseguente a quella che nel 2000 ha introdotto il quinquennato e all'inversione del calendario elettorale sin dal 2002, che ha posizionato le elezioni legislative subito dopo le presidenziali... (segue)
+ Dossier: disciplina elettorale delle regioni a statuto ordinario
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