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di Paolo Maddalena
L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente
La giurisprudenza della Corte costituzionale è stata sempre molto sensibile, e rigorosa nelle sue scelte, quando si è trattato dei temi ambientali.
La prima sentenza in materia, la n. 151 del 1986, ha definito il paesaggio ”un valore primario, valore estetico e culturale”.
La sentenza n. 210 del 1987 ha parlato dell’ambiente “come diritto fondamentale della persona umana ed interesse della Collettività”, condividendo “la concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali”.
La sentenza n. 641 del 1987 ha definito l’ambiente “un bene di valore assoluto e primario”, nonché “un bene immateriale unitario”.
La sentenza n. 1029 del 1988 ha riaffermato che l’ambiente è un “bene unitario se pur composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale ed umana”.
La concezione dell’ambiente come bene unitario è poi ripetuta dalle sentenze n. 1031 del 1988, n. 67 del 1992 e n. 318 del 1994.
L’avvento del nuovo Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, pur menzionando per la prima volta, nell’art. 117, la materia della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ha tuttavia provocato gravi problemi interpretativi di carattere generale, la cui soluzione non ha certo giovato alla tutela ambientale.
In effetti, la giurisprudenza costituzionale, si è vista gravata dall’arduo compito di dover governare, con prudenza e saggezza, il passaggio da un sistema che si reggeva su competenze legislative accentrate nello Stato (si pensi alle leggi cornice), e, se del caso, delegabili alle Regioni, nonché sul principio di corrispondenza delle funzioni legislative con quelle amministrative, ad un sistema profondamente diverso, che prevede, per la funzione legislativa, una rigida ripartizione per materie tra Stato e Regioni, impedendo la delega di materie, e per la funzione amministrativa, un meccanismo di estrema flessibilità secondo il quale la stessa funzione può essere conferita, “per assicurarne l’esercizio unitario”, a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, “sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
(segue)
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