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di Renzo Dickmann
Legislazione di spesa ed equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale e legittimità europea
La legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, recante “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, recepisce a livello costituzionale i vincoli della normativa europea in materia di governance economica, come in ultimo integrata dal Trattato cd. fiscal compact, analiticamente descritta in altra sede. Rinviando per il dettaglio della disciplina europea e della disciplina costituzionale a quanto osservato in quell’occasione, si desidera riflettere sulla sindacabilità dei limiti all’espressione della sovranità finanziaria nella legislazione di spesa. La palese differenza tra titolo della legge cost. n. 1 del 2012, che parla di “pareggio di bilancio”, e le relative disposizioni, che parlano di “equilibrio tra entrate e spese”, evidenzia come, lungi dall’aver voluto costituzionalizzare una regola contabile, il legislatore costituzionale sia intervenuto direttamente nell’ambito della politica economica nazionale, vincolando anche sotto il profilo della legalità costituzionale gli strumenti nazionali e regionali di finanza pubblica alle regole europee in tema di governance economica. Riflessioni preliminari possono essere svolte sull’effettiva opportunità di introdurre un limite costituzionale nazionale a strumenti di politica economica, per definizione correlata all’andamento dei mercati e della finanza globale, quindi non riconducibile nei confini nazionali, come si dimostra sul piano economico, e soprattutto non univocamente sindacabile sul piano della legittimità giuridica. In ogni caso pare potersi sostenere che la previsione in Costituzione che sia il governo statale (con talune eccezioni) sia quelli locali non possono più finanziare sistematicamente in deficit la spesa pubblica in attesa che una legge precisi i “confini” del nuovo art. 81 Cost. nella sua parte innovativa, cioè per quanto stabilito ai commi primo e secondo, legittimi un’interpretazione giuridica di tale disposizione solo per così dire Europe oriented, cioè fondata su norme e principi giuridici in quanto originati dal diritto europeo (e internazionale, nel caso del Trattato fiscal compact). Come tali essi non sono suscettibili di interpretazione autonoma da parte della Corte costituzionale, estranea al circuito decisionale tra Stati membri e Istituzioni dell’Unione, in cui consiste il predetto sistema di governance. Inoltre la soluzione individuata dal legislatore costituzionale di “delegare” ad una successiva legge ordinaria, ancorché rinforzata, l’attuazione del nuovo art. 81 Cost. nella cornice dei principi di cui all’art. 5 – specialmente al comma 1, lettere b), c), d), e), g), e al comma 2 - della legge cost. n. 1 del 2012, che presuppongono ma non indicano i parametri europei sottesi, finisce con il privare - in attesa di tale legge - di immediata applicabilità i citati primi due commi, mentre i restanti commi possono considerarsi attuabili sulla base delle previsioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha sostituito la legge 5 agosto 1978, n. 468, e che si raccorda con quanto previsto per gli enti locali dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, con le modifiche apportate dalla legge 7 aprile 2011, n. 39... (segue)
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