stato » dottrina
-
di Annamaria Poggi
Dalla Corte un importante (anche se non decisivo) monito di arretramento alle 'politiche governative' sull’istruzione. Nota a prima lettura della sentenza n. 200 del 2009
La sentenza 200 ha accolto parzialmente i ricorsi di numerose Regioni (Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Abruzzo) dichiarando l’illegittimità di due disposizioni contenute nell’articolo 64 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, poi convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, per violazione delle competenze regionali in materia di istruzione.
La dichiarazione di illegittimità colpisce le lettere f-bis ed f-ter del comma 4 dell’articolo 64 (introdotte con la legge di conversione) che prevedevano:
- la definizione tramite regolamento (di delegificazione) di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di dimensionamento della rete scolastica (cioè l’accorpamento, la fusione e/o la riduzione degli istituti scolastici sulla base di parametri numerici normalmente riferiti al rapporto docenti-studenti);
- la previsione di un regolamento (di delegificazione) per specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni.
Criteri e misure contenuti in tali regolamenti governativi, secondo la Corte, non possono considerarsi “norme generali sull’istruzione” poiché hanno una “diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio che ben devono essere apprezzate in sede regionale”. Pertanto mentre invadono un campo sicuramente riservato alla competenza concorrente delle Regioni, esulano nel contempo dalle competenze statali e non legittimano l’adozione di regolamenti governativi.
Le conseguenze di tale importante monito di arretramento al Governo sono, al momento, almeno due.
La prima è che è divenuto illegittimo il regolamento adottato dal Ministero della P.I. in materia di dimensionamento il 20 marzo 2009 pubblicato nella G.U. del 2 luglio 2009 n. 151 in cui, appunto, il Ministero dettava (pur avendo ottenuto il parere favorevole in sede di Conferenza Unificata) i criteri per il dimensionamento della rete scolastica regionale. Non solo, ma il Ministero per il futuro dovrà astenersi dall’adottare atti normativi che incidano sulla programmazione della rete scolastica in sede regionale. Il punto non è di poco conto, poiché il dimensionamento della rete scolastica è strettamente connesso alla distribuzione dell’organico nazionale (docente ed ATA) tra le Regioni.
(segue)
ITALIA - DOTTRINA
Autorizzazioni amministrative per cavi e condotte sottomarini, rilievi idrografici e ricerca scientifica marina
Andrea Capurso (02/06/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti illuminano sulla (doverosa) ampiezza del danno all’immagine della pubblica amministrazione
Sergio Foà (02/06/2026)
ITALIA - DOTTRINA
La struttura multilivello della programmazione dei servizi sociali
Klaudia Kurcani (02/06/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Il Fiscal Framework dell’UEM e la sua intima coerenza alla prova del contesto internazionale tra continuità e cambiamenti
Renato Loiero e Gianmarco Cialone (02/06/2026)
ITALIA - DOTTRINA
La prevenzione della corruzione e del riciclaggio tra PIAO, PNA 2025 e Valore Pubblico
Paola Lombardi (02/06/2026)
ITALIA - DOTTRINA
La responsabilità disciplinare dei magistrati: una questione ancora aperta
Simone Mallardo (02/06/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità nelle pubbliche amministrazioni
Gloria Mancini Palamoni (02/06/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Riforma dello Statuto e livelli essenziali delle prestazioni nelle Province autonome di Trento e Bolzano
Antonio Merlino (02/06/2026)