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NUMERO 7 - 02/04/2014

 'Abrogatio' non petita, accusatio manifesta: la Corte Costituzionale interviene sulle vicende del d.lgs. n. 43 del 1948

Con una sentenza d’indubbia importanza, la Corte Costituzionale interviene su di una vicenda così singolare da sembrare, per certi aspetti, un caso di scuola: l’abrogazione nei meandri delle deleghe “taglia-leggi” del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, di attuazione del divieto di cui all’art. 18, comma 2, Cost. di costituire associazioni di carattere militare che perseguano, anche indirettamente, scopi politici. Un’abrogazione, come si dirà, provvidenziale per evitare altri meandri – in questo caso, quelli del processo penale – a numerosi attivisti di movimenti vicini al partito del Ministro che aveva, al momento in cui essa si è prodotta, le principali responsabilità per l’attuazione delle stesse deleghe “taglia-leggi”. Nel dichiarare l’incostituzionalità di tale abrogazione, la Corte spinge ancora avanti rispetto al passato il suo sindacato sulle norme penali di favore, compiendo una scelta forse “storica” malgrado la motivazione succinta. Per quanto concerne invece l’ossimorica complessità della semplificazione tramite il “taglia-leggi”, si registra fin d’ora come la Corte intervenga sul modo in cui le deleghe sono state esercitate, e non su come esse erano state formulate. Malgrado, quindi, i numerosi profili problematici dell’intero impianto (di alcuni dei quali si cercherà di dar conto), le declaratorie d’incostituzionalità operano rigorosamente nelle deleghe anziché sulle deleghe, di talché il “taglia-leggi” finisce per essere, in qualche modo, “legittimato” da una pronuncia che avrebbe potuto condannarlo: l’ennesimo gioco di specchi di una vicenda enigmatica... (segue)



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