Estradizione - Estradizione per l'estero - Applicazione provvisoria di una misura cautelare all'estradando - Comunicazione del Ministro della giustizia allo Stato estero dell'applicazione della misura - Revoca della misura in mancanza di domanda di estradizione pervenuta al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia nel termine di quaranta giorni dalla predetta comunicazione - Impossibilità per il giudice di verificare, ai fini della revoca, il tempestivo arrivo della domanda, in difetto di relativa comunicazione da parte del Ministro. Mancata decisione del Ministro della giustizia in merito all'estradizione nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del
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