Con sentenza n. 5863 del 2014, il Tar Lazio, Sez. I^, ha accolto il ricorso promosso da SKY Italia S.r.l. per l’annullamento delle delibere 48/12/CONS e 536/12/CONS con le quali l’AGCom aveva ordinato a tale società di fornire il valore complessivo dei ricavi da abbonamento pay-tv di cui alla voce 23 dell’Informativa Economica di Sistema (IES), richiedendo che il medesimo fosse coerente con i relativi dati del bilancio di esercizio. Conseguentemente, il giudice ha altresì annullato la delibera 275/13/CONS, recante l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 10.320,00 Euro per asserita inottemperanza ai suddetti obblighi informativi. Muovendo da una ricostruzione della ratio sottesa alla disciplina IES, il TAR ha rilevato come l’AGCom non possa pretendere la corrispondenza tra i dati indicati alla voce 23 dell’Informativa e quelli derivanti dai canoni di abbonamento così come riportati nei bilanci civilistici. E ciò in quanto nella voce di bilancio afferente i ricavi da canoni di abbonamento rientrano anche proventi estranei all’attività di “servizi di media audiovisivi lineari e non lineari” che non sono editi da SKY e per i quali, in assenza della responsabilità editoriale della ricorrente, non sussiste alcun obbligo di comunicazione.
M.C.V.
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