Con sentenza del 19 giugno 2014, causa C-556/12, TDC A/S contro Teleklagenævnet, la Corte di Giustizia UE, Sez. III^, si è pronunciata in via pregiudiziale sulle competenze delle Autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e uso di elementi di rete specifici e risorse correlate, di cui agli artt. 2, lett. a), 8 e 12 della direttiva “accesso”. Al riguardo, la Corte ha rammentato che tali disposizioni non indicano in modo tassativo gli obblighi che possono essere imposti agli operatori che dispongono di un potere significativo sul mercato. Pertanto, in materia di accesso ad elementi di rete specifici e a risorse correlate, le ANR possono imporre l’installazione di allacciamenti privati fra il punto di distribuzione della rete di accesso e il punto terminale di rete presso l’utilizzatore finale, ove ciò sia in concreto proporzionato e risulti giustificato alla luce degli obiettivi di promozione della concorrenza, sviluppo del mercato interno e protezione degli utenti. In ogni caso, l’imposizione dei suddetti obblighi deve tenere conto degli investimenti effettuati da tale operatore, al quale deve essere comunque consentito il recupero dei costi sostenuti per adeguare la propria rete agli allacciamenti privati.
F.F.
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