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NUMERO 23 - 10/12/2014

 L'incidente di costituzionalità nella fase cautelare del processo amministrativo: nuovi orientamenti della Corte costituzionale

+ Corte cost. sent. n. 200/2014

+ Ordinanza Tar

La pronuncia in commento presenta alcuni profili di interesse processuale. Tra essi si segnala, in particolare, quello concernente la possibilità per il giudice amministrativo di sollevare la questione di legittimità costituzionale nella sede cautelare del giudizio: ritorna il problema di quali poteri disponga il giudice a quo della cautela e di come questi possano influenzare la pregiudiziale di legittimità costituzionale. Si ricorderà che fino a un recente passato la Corte aveva ritenuto inammissibili per difetto della rilevanza le questioni sollevate dal giudice amministrativo nella sede cautelare, ove questi si fosse pronunciato in via “definitiva” sulla relativa domanda, risultando così concluso l’incidente cautelare. In questa evenienza, la pregiudiziale avrebbe potuto essere rimessa soltanto una volta aperta la fase di merito del giudizio: veniva in evidenza un concetto “sminuzzato” della rilevanza, valutata in ogni singola fase del giudizio. In coerenza con tale orientamento, il giudice amministrativo ha articolato differenti modalità procedurali di tutela, giacché in alcune occasioni l'istanza di sospensione è stata accolta rinviando la rimessione della questione di legittimità alla fase di merito; in altre, invece, l'ordinanza cautelare ha avuto effetti temporanei ovvero limitati fino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, adita con coeva pronuncia, facendo così salva la permanenza del requisito della rilevanza nella fase incidentale del giudizio a quo. Nella questione esaminata l’Avvocatura dello Stato, non a caso, ha eccepito l’inammissibilità della questione, in quanto il T.a.r. del Lazio l’aveva sollevata con l'accoglimento della domanda cautelare senza imprimere a questa il carattere interinale, ma avendo, piuttosto, fissato l’udienza per la trattazione del merito. Tutto avrebbe fatto preludere a una pronuncia d’inammissibilità… (segue)



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