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NUMERO 15 - 27/07/2016

 Il 'rango' del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto

Come noto, il principio dello sviluppo sostenibile ha trovato ormai da tempo larga enunciazione in una pluralità di testi normativi contenuti nel più ampio ventaglio del sistema delle fonti. Il richiamato principio ruota intorno all'idea secondo cui lo sviluppo economico è sostenibile ove soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza tuttavia compromettere quelli delle generazioni future. Tra i primi documenti internazionali nei quali figura la ricostruzione del principio nei termini ricordati figura, come noto, il Rapporto Brudtland. Successivamente all'adozione del documento richiamato, il principio in parola è stato più volte ripreso e precisato attraverso un'ampia successione di interventi pattizi tra Stati, enunciazioni internazionali e sovranazionali e, ancora, decisioni e deliberazioni assunte da corti ed organismi arbitrali internazionali. Ad oggi, inoltre, il principio in esame figura tra le regole fondamentali enunciate nelle Carte Ue. La mole degli interventi, delle enunciazioni normative e delle interpretazioni dottrinali offerte in relazione al principio dello sviluppo sostenibile sembra ormai tale da consentire (oltreché richiedere) una riflessione precipuamente rivolta a considerare il rango che lo stesso sembrerebbe ormai aver assunto nel complessivo quadro delle fonti del diritto. Il quesito al quale si intende offrire possibile interpretazione non ruota, dunque, intorno ai contenuti del principio, invero ormai assai esplorati in letteratura o, ancora, intorno alla consistenza più o meno precettiva o giustiziabile dello stesso quanto, piuttosto, intorno alla collocazione che lo stesso assumerebbe sul piano internazionale, sovranazionale e, in ultima analisi, sul piano dell'ordinamento interno. Non vi è dubbio intorno al fatto che i contenuti etici del principio, visibilmente reperibili nella vocazione intergenerazionale dello stesso, contribuiscano a collocare lo stesso al livello più “rarefatto” della sfera giuridica. Cionondimeno, anche il preteso difetto di una sua “ricaduta” precettiva o giustiziabile non sarebbe comunque d'ostacolo al riconoscimento del principio nella sua valenza programmatica. Tanto osservato, sarà di ausilio alla riflessione che segue qualche breve cenno ai principali “snodi” lungo i quali il principio in esame è venuto ad affermarsi nella cultura giuridica contemporanea... (segue)



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