Il regime parlamentare, in qualsiasi momento storico, non consente una valutazione isolata dello stato e del rendimento del Parlamento: senza cioè un legame di contesto con il ruolo e il “peso” istituzionale del governo. Nell’attuale vicenda italiana è noto che il c.d. “governo del cambiamento” nasce dall’unione contrattuale di due forze politiche: l’una (il M5S) che si dichiara “populista”; l’altro (la Lega) che si dichiara “sovranista”. L’ interpretazione giuridica dei due termini deve naturalmente prescindere dalle polemiche di natura politica che comunemente li investono e deve ,invece , operarsi esclusivamente in base a due articoli della Costituzione, che rientrano anche nei suoi “principi fondamentali” : l’art. 1 e l’art. 11. “Populismo” significa tendenziale rottura dell’equilibrio insito nell’art. 1 dove la sovranità popolare incontra i “limiti della Costituzione”.“Sovranismo” significa tendenziale rottura delle limitazioni alla sovranità nazionale “consentite” dall’Italia, come dice l’art. 11 Cost.: per la formazione di un “ordinamento” sopranazionale. La parola chiave tra questi due principi della Carta costituzionale è “limite”: la controparola è “illimitato”. Il continuum tra il governo “populista e sovranista”- nel senso visto- e la sua maggioranza determina la parlamentarizzazione, cioè la traduzione in forma parlamentare di comportamenti giuridici tendenzialmente antagonisti di tali limitazioni poste in Costituzione… (segue)
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