Come noto, la forma di governo prescelta dalla Costituzione greca è quella parlamentare. Il sistema rappresentativo è fondato su un Parlamento monocamerale: compete all’Assemblea eleggere il Presidente della Repubblica e, ancora, sorreggere – attraverso la maggioranza parlamentare – il Governo nominato dal Presidente stesso. I rapporti tra Governo e Camera dei Deputati si descrivono, essenzialmente, nei termini di un rapporto fiduciario di tipo “forte”: l’insediamento del Governo richiede infatti il voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati che in qualsiasi momento, attraverso l’approvazione di una mozione di censura, può essere ritirata. In tal caso, è compito del Presidente della Repubblica revocare il Governo dall’esercizio delle sue funzioni. L’impianto costituzionale greco si caratterizza, inoltre, per una sua spiccata strutturazione secondo le forme tipiche del premierato. Questa opzione, che altrove risulta spesso radicata al di fuori del testo costituzionale ovvero, in alcuni casi, come frutto di consuetudini costituzionali, in Grecia arriva invece ad essere espressamente costituzionalizzata. Ed infatti, secondo quanto prevede l’art. 37 della Costituzione, è nominato Primo Ministro il «capo del partito» che alla Camera dispone della maggioranza assoluta dei seggi. Inoltre, la Costituzione si preoccupa persino dell’eventualità (invero remota) nella quale il partito di maggioranza si trovi a non aver già designato un proprio leader (ad esempio, ad esito di un congresso di partito o in conseguenza di una designazione operata in fase elettorale): in tal caso, non viene meno la necessità che a rivestire la carica di Primo Ministro sia il capo del partito di maggioranza; nelle predette evenienze competerà pertanto al gruppo parlamentare del partito di maggioranza designare il proprio leader e, conseguentemente, sottoporne al Presidente la nomina alla carica di Primo Ministro… (segue)
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