La Slovenia ha dichiarato la propria indipendenza il 25 giugno 1991 e si è dotata di una nuova Costituzione, approvata il 23 dicembre 1991 e oggetto successivamente di sette revisioni: Tra queste si segnalano in particolare quella che nel luglio 2000 ha costituzionalizzato il sistema elettorale proporzionale per l’Assemblea nazionale e quella che nel marzo 2003 ha permesso l’adesione all’Unione europea e la partecipazione ad altre organizzazioni internazionali che implicasse cessioni di sovranità. L’ordinamento sloveno aderisce al modello parlamentare di forma di governo, con tendenza assembleare. Il Parlamento si compone di due camere: l’Assemblea nazionale (Državni zbor), composta da 90 membri eletti a suffragio diretto e con mandato quadriennale, e il Consiglio nazionale (Državni svet), composto da 40 membri rappresentativi degli interessi sociali, economici, professionali e locali, con mandato quinquennale. Le peculiarità del Consiglio nazionale come camera di rappresentanza degli interessi si collega alla forte tradizione di associazionismo civico e ai legami esistenti tra le associazioni civiche e i partiti democratici di nuova creazione nell’immediata prima transizione. Il bicameralismo sloveno ha dunque carattere fortemente asimmetrico, dove l’asimmetria si manifesta con riguardo non solo ai poteri ma anche alla natura delle due camere. Ciò ha portato certa dottrina a mettere in dubbio che il Consiglio nazionale possa essere considerato parte costitutiva dell’organo “Parlamento”. Seguendo tale linea dottrinale, nella primavera del 2012 è stata presentata una proposta di revisione costituzionale mirante all’abolizione del Consiglio nazionale, che però non ha ottenuto la necessaria maggioranza dei due terzi. Le funzioni legislative e di controllo tipiche degli organi rappresentativi parlamentari si concentrano dunque nell’Assemblea nazionale. Il Consiglio nazionale ha poteri limitati, in ambito legislativo, all’iniziativa, all’espressione di pareri sui testi laddove previsto o su richiesta dell’Assemblea e all’apposizione del veto sospensivo. Il Consiglio è a sua volta escluso dal circuito fiduciario che lega il Governo (e i singoli ministri) alla sola Assemblea nazionale, pur potendo la seconda camera richiedere – ma non istituire essa stessa – l’istituzione di inchieste parlamentari… (segue)
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