Di qui la necessità che i processi di decisione e di giustificazione, evidentemente non riconducibili a una mera operazione sillogistica, ma nemmeno concepibili in termini di creazione individuale, istituzionalmente o socialmente condizionata, siano caratterizzati da particolare ponderazione, rigore ed equilibrio, pena la sovraesposizione delle Corti nell'arena politica e la delegittimazione del loro ruolo. Si comprende quindi che, allorché un ordinamento sia caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità, con corrispondente crescita della domanda di giustizia costituzionale ed enfatizzazione del ruolo “politico” delle Corti, la giurisprudenza di queste ultime sia soggetta a sollecitazioni che proiettano le loro conseguenze su un duplice piano. Innanzitutto su quello dei processi di decisione, attraverso l'utilizzo innovativo o la creazione tout court di strumenti e tecniche di giudizio, che intensificano in genere il dialogo con il legislatore, di pari passo o meno con un incremento del self-restraint e, d'altro canto, investono il sindacato di ragionevolezza, le operazioni di bilanciamento di valori e l'utilizzo dei criteri ordinatori. In secondo luogo le conseguenze si riflettono sul piano dei processi di giustificazione, nella dilatazione o, comunque, nella più marcata articolazione delle motivazioni, che recano ampi riferimenti ai precedenti, analitici excursus storici di istituti e discipline, richiami al diritto sovranazionale/internazionale e alla giurisprudenza di altre corti. Tutto ciò aumenta il tasso di discrezionalità del Giudice costituzionale e, dunque, la sua creatività, intesa come dipendente dall'entità dell'incisione operata a carico del dettato normativo preesistente, a prescindere dal verso della decisione in concreto adottata. Non è questa la sede per riproporre le (ponderose) questioni sottese alle diverse teorie dell'interpretazione, specie se applicate alla Costituzione intesa non solo come atto ma come öffentlicher Prozeß. Le considerazioni che precedono servono piuttosto per evidenziare – nell'economia della presente analisi, incentrata sul metodo nella giustizia costituzionale – un dato: se, in generale, pare non potersi fissare un parametro certo, suscettibile di meccaniche e ripetitive applicazioni, onde definire il tasso di creatività fisiologicamente esprimibile dalle Corti, ciò appare ancor più evidente con riferimento alla funzione arbitrale, ove la mobilità dell'equilibrio dei rapporti tra giudice e decisore politico è direttamente proporzionale al carattere aperto del modello costituzionale e all'intensità prescrittiva delle disposizioni costituzionali… (segue)
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