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di Francesco Fanasca
Prime valutazioni in ordine al comunicato stampa della Corte costituzionale in materia di riforma e riordino delle Province
Con comunicato stampa del 3 luglio 2013, la Corte costituzionale ha reso noto di aver dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e degli artt. 17 e 18 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012. Con tale decisione sono stati accolti i ricorsi promossi avverso tali disposizioni dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Valle D’Aosta, Lazio, Campania, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Calabria, la cui discussione si era tenuta all’udienza pubblica del 2 luglio u.s. In particolare, da quanto emerge dal comunicato predetto, la Corte ha ravvisato la violazione da parte delle disposizioni suddette dell’art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, comma 2, lett. p), e 133, comma 1, Cost.,osservando che “il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio”. Alla luce di tale comunicato stampa, pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale sembra riguardare la totalità delle disposizioni relative al disegno di riforma e riordino delle province recato dapprima con il D.L. n. 201/2011 (cd. decreto “Salva Italia”) e poi con il D.L. n. 95/2012 (cd. decreto “Spending Review”). Peraltro, si noti che la decisione interessa anche il comma 4 del citato art. 23 del D.L. n. 201/2011, non attinente all’intervento di riordino degli enti provinciali. Tale comma recava, infatti, la previsione per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di affidamento ad un’unica centrale di committenza dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni... (segue)
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