Con sentenza n. 5570 del 2014, il Tar Lazio, Sez. I^, ha respinto il ricorso promosso da SKY Italia S.r.l. al fine di ottenere la condanna dell’AGCom al risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi per aver la stessa illegittimamente modificato – mediante la delibera 70/11/CONS, l’atto del 14 dicembre 2010 della Direzione contenuti audiovisivi multimediali, la Decisione del Consiglio del 9 dicembre 2010 e la delibera 564/11/CONS – l’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, della delibera 136/05/CONS, recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112”. Per effetto di tale modifica l’AGCom aveva consentito a Publitalia 80 S.p.a. – concessionaria di R.T.I. – di continuare a svolgere l’attività di raccolta pubblicitaria non solo per i canali “generalisti” trasmessi sulla piattaforma analogica ed in simulcast, ma anche per i canali “nativi” digitali in chiaro, così producendo effetti distorsivi per il pluralismo e la concorrenza. Benché i richiamati provvedimenti di modifica siano stati previamente annullati in primo ed in secondo grado (Tar Lazio, Roma, sent. n. 6052/2012, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III^, sent. n. 739/2013), il Giudice amministrativo ha ritenuto che, stante la complessità del quadro normativo, la condotta dell’Autorità non integri gli estremi della colpa grave, con conseguente insussistenza del danno risarcibile ex art. 2043 c.c.
M.C.V.
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