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di Antonio Borzì
Significato e funzione dei “nomina” delle materie nel riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni: il contributo della giurisprudenza costituzionale
E’ opinione assai comune che la Corte costituzionale abbia avuto – e continui ad avere – un ruolo decisivo nella gestione della transizione dal vecchio al nuovo modello di rapporti tra Stato e Regioni; la conferma più esplicita di questa affermazione sembra venire proprio nella giurisprudenza costituzionale sul riparto della potestà legislativa, ambito nel quale – più che in altri – si manifesta l’incessante opera di precisazione dei confini dei titoli competenziali e del loro modo di atteggiarsi.
In più di un’occasione il giudice delle leggi si è adoperato per apporre una serie di termini che delimitassero i reciproci confini degli ambiti materiali contemplati nel testo costituzionale; gli esempi possono essere molteplici: il rapporto tra l’istruzione e la competenza a dettarne le norme generali; la delimitazione della tutela e sicurezza del lavoro rispetto all’area dell’ordinamento civile; i rapporti tra questo titolo e l’organizzazione amministrativa statale, quella regionale o la tutela della salute; la delimitazione reciproca tra tutela e valorizzazione dei beni culturali. Vi sono i casi in cui la Corte costituzionale individua il “nocciolo duro” di alcune materie quali l’agricoltura, il governo del territorio, la tutela e sicurezza del lavoro ovvero chiarisce la portata di altri nomina, quali l’ordine pubblico e sicurezza. Non meno importanti sono le pronunce sulle materie “nuove”, come la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” o il “coordinamento informativo statistico e informatico” e quelle che definiscono la portata dei titoli trasversali, quali la tutela dell’ambiente e la tutela della concorrenza e, se si accetta una nozione ampia di trasversalità, l’ordinamento penale e il coordinamento della finanza pubblica.
Una maggiore comprensione della giurisprudenza costituzionale che ha cercato di delimitare i diversi ambiti materiali e di mettere a fuoco le principali caratteristiche delle diverse tipologie di potestà legislativa diviene possibile se si allarga lo sguardo alla ricerca di alcune linee di fondo dell’opera del giudice delle leggi.
Alla domanda se siano riconoscibili delle “costanti” del discorso che la Corte costituzionale ha intrapreso all’indomani della revisione del Titolo V della Costituzione si può rispondere senz’altro positivamente, aggiungendo che almeno tre sembrano essere le articolazioni di tale discorso: l’affermazione del principio di continuità dell’ordinamento; l’attenzione all’operato dei legislatori, statale e regionali; la necessità di garantire sedi di coordinamento tra Stato e Regioni…
(segue)
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