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di Luciana Pesole
La Corte Costituzionale ricorre per la prima volta al rinvio pregiudiziale. Spunti di riflessione sull'ordinanza n.103 del 2008
Il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE da parte della Corte costituzionale, deciso con la sentenza n.102 del 2008 ed effettuato con l’ordinanza immediatamente successiva, è tutto costruito sulla peculiarità del giudizio di costituzionalità che lo ha determinato (quello in via principale), ma è probabilmente destinato ad assumere una valenza che va al di là di tale ambito specifico.
In attesa degli svolgimenti futuri, in questa fase preliminare si possono intanto tentare alcune riflessioni di carattere generale. Per stimare la portata della decisione, in particolare, si deve tener conto delle eventuali ripercussioni che potrà avere su quel sistema di rapporti tra diritto interno e diritto comunitario che si è venuto a delineare dalla sentenza n.170 del 1984 in poi.
Con tale sentenza, come è noto, la Corte costituzionale, confermando la configurazione dell’ordinamento statale e di quello comunitario come due sistemi “autonomi e distinti, ancorché coordinati”, ha stabilito che i giudici, di fronte ad una normativa interna che contrasti con una normativa comunitaria direttamente applicabile, devono risolvere il giudizio utilizzando direttamente quest’ultima e non tenendo conto della prima (la quale, più precisamente, viene ad essere “non applicata”). In questo modo i giudici non sono più tenuti, secondo quanto era stato stabilito dalla sentenza n.232 del 1975, a rimettere alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario, per (indiretta) violazione dell’art.11 Cost.. Si instaura una forma di sindacato diffuso (sia pure limitatamente alle ipotesi in cui l’incompatibilità emerga con riferimento alla normativa comunitaria di immediata applicazione) che si concreta in una significativa valorizzazione del ruolo dei giudici nello specifico ambito concernente i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. Il logico corollario che ne deriva è che i giudici acquisiscono anche la possibilità (sottolineata nella stessa sentenza n.170 del 1984, al punto 6 del Considerato in diritto) di servirsi dell’ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE qualora il diritto comunitario che rileva nel giudizio in corso risulti di dubbia interpretazione.
(segue)
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