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di Maria Rosaria Ciuffi
Il rito processuale in materia di ordinanze e provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225
La legge 27 gennaio 2006, n. 21 («Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania») ha introdotto uno speciale regime processuale per l’impugnazione delle ordinanze «emergenziali» e dei consequenziali provvedimenti commissariali.
In particolare, la legge 27 gennaio 2006, n. 21 così recita:
Art. 2 bis «In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma»;
Art. 2 ter «Le questioni di cui al comma 2 bis, sono rilevate d’ufficio. Davanti al Giudice Amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’articolo 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell’articolo 23 bis della stessa legge»;
Art. 2 quater «Le norme di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai processi in corso. L’efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso».
Le norme appena citate hanno dato luogo a un vivace dibattito giurisprudenziale, che ha evidenziato diversi profili problematici: in particolare, la delimitazione dell’ambito di applicazione e l’asserito contrasto con molteplici parametri costituzionali.
In verità, per quanto concerne l’ambito applicativo, sia con riguardo all’estensione territoriale che ai provvedimenti interessati da dette norme, la Giurisprudenza ha presto adottato un indirizzo univoco. Il dibattito si è, invece, sviluppato intorno ai presunti molteplici profili di illegittimità costituzionale delle stesse: ne è derivata una vera e propria pioggia di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, che, però, con sentenza n. 237/07, ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni sottoposte. Indirizzo da ultimo interamente richiamato nella sentenza n. 92/98.
(segue)
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