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di Simone Pajno
L'adeguamento automatico' degli Statuti speciali
Questo contributo è volto ad affrontare alcuni aspetti problematici concernenti l’adeguamento automatico degli statuti speciali alle norme della legge costituzionale n. 3 del 2001. Il fuoco è dunque costituito dalla interpretazione dell’art. 10 dell’atto normativo appena menzionato, e dalla sua applicazione ad alcuni casi specifici, particolarmente significativi, dai quali è possibile trarre qualche conclusione di carattere sistemico, in grado di fornirci indicazioni sulla generale strutturazione sia delle relazioni tra le Regioni ad autonomia particolare e lo Stato che degli stessi ordinamenti regionali speciali al loro interno. Ci si dedicherà sia al come l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 opera, sia a quali esiti esso conduce. I due temi, come si vedrà, sono tra loro (almeno in parte) interdipendenti.
A questi fini si procederà innanzi tutto, nel paragrafo 2, a studiare, in generale, le modalità di applicazione della clausola di adeguamento automatico, suggerendo uno “schema” che la possa in prima battuta guidare.
Le conclusioni raggiunte in questa fase saranno utilizzate, successivamente, nell’analisi di alcuni aspetti particolarmente importanti e qualificanti del regime delle autonomie territoriali connotate dalla specialità.
In particolare, i paragrafi da 3 a 6 studiano quello che può essere definito il “versante esterno” dei problemi qui affrontati: essi sono dedicati, infatti, alla individuazione dei principi che regolano il riparto delle funzioni legislative ed amministrative nelle relazioni tra lo Stato e le Regioni speciali a seguito della riforma costituzionale del 2001. Più in generale, in essi si prova a tracciare un breve quadro delle relazioni che oggi intercorrono tra gli enti menzionati.
I paragrafi da 7 a 13, invece, sono dedicati al “versante interno”: essi si occupano, soprattutto, di studiare lo status degli enti territoriali sub-regionali a seguito dell’adeguamento automatico, ed in particolare di capire se ed in che termini la relativa clausola comporti l’applicazione del principio di sussidiarietà nelle relazioni tra le Regioni speciali e gli enti locali in esse esistenti. In questa fase del lavoro si avrà inoltre modo di mostrare come in determinate circostanze il nostro diritto costituzionale offra alcune ragioni per orientare la lettura dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 in base agli esiti delle sue possibili opzioni interpretative.
(segue)
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