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di Antonio Carratta
Rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del 'giudicato implicito'
Intervenendo sull’art. 37 c.p.c. e sul profilo della rilevabilità d’ufficio («in ogni stato e grado del processo») del difetto di giurisdizione le Sezioni Unite, con la sent. n. 24883 del 2008, pervengono ad una conclusione interpretativa (successivamente ribadita con la sent. n. 26019), che – riecheggiando iter argomentativi propri della Interessenjurisprudenz – finisce sostanzialmente per riscrivere la disposizione del codice di rito ed in parte per abrogarla. E così operando fa sorgere non pochi dubbi di conformità della soluzione avanzata sia con alcuni principi del sistema processuale ordinario, sia con altre garanzie processuali costituzionalmente rilevanti.
Ed infatti, ritenere che l’art. 37, 1° co., c.p.c., laddove consente che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei giudici speciali possa essere «rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo», non possa essere ricompresso fra le disposizioni «che assicurano la ragionevole durata del processoe, quindi, va interpretata utilizzando i riferimenti sistematici e costituzionali che consentano di contenerne la portata» altro non significa, nella sostanza, che fare del principio della ragionevole durata un grimaldello attraverso il quale far dire alle norme ciò che si vorrebbe dicessero, anche se questo è esattamente l’opposto di ciò che agevolmente si ricava dalla formulazione letterale della stessa norma.
A riprova di ciò basti considerare la conclusione alla quale pervengono le Sezioni Unite, e cioè che – siccome per come formulato l’art. 37 c.p.c. non pare in linea con il principio della ragionevole durata – esso va «interpretato» non «nel senso fatto palese dalle parole» (art. 12 preleggi), e dunque ammettendo la rilevabilità del difetto di giurisdizione sia ad istanza di parte che d’ufficio «in qualunque stato e grado del processo», bensì nel senso che«il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o rilevato d’ufficio dal giudice fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado ovvero può essere fatto valere mediante impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado, in assenza della quale si determina il passaggio in giudicato della relativa questione», e dunque la stessa non solo non può più essere riproposta dalle parti nel successivo grado di impugnazione (davanti alla Cassazione), ma neppure rilevata d’ufficio dal giudice.
In effetti, il processo di «erosione» del contenuto precettivo dell’art. 37 c.p.c. con riferimento al regime di rilevabilità del difetto di giurisdizione, è in corso da tempo; ma è indubbio che le ultime pronunce delle Sezioni unite qui prese in considerazione lo accelerano notevolmente.
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