
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni, individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge, sia respinto, alle associazioni soccombenti che hanno agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave si applicano le disposizioni dell’articolo 96 del codice diprocedura civile.
5-ter. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni individuate ai sensi dell’articolo 13, sia respinto perché manifestamente infondato, il giudice condanna leassociazioni soccombenti al risarcimentodel danno oltre che alle spese del giudizio».
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