
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni, individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge, sia respinto, alle associazioni soccombenti che hanno agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave si applicano le disposizioni dell’articolo 96 del codice diprocedura civile.
5-ter. Qualora il ricorso di cui al comma 5 del presente articolo, presentato dalle associazioni individuate ai sensi dell’articolo 13, sia respinto perché manifestamente infondato, il giudice condanna leassociazioni soccombenti al risarcimentodel danno oltre che alle spese del giudizio».
in tema di ambiente, norme della Regione Toscana, disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
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