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di Renzo Dickmann
Considerazioni sul senso della Costituzione
La costituzione è un tema classico della cultura occidentale, prima ancora che un argomento per giuristi.
Con questa premessa, che può destare perplessità solo se intesa in termini radicali, si intende approfondire il tema costituzione non solo considerando argomenti giuridici, formali, ma cercando di non ignorare le premesse culturali alla base dell’evoluzione dei modelli giuridici occidentali, accomunabili da un contesto storico e filosofico che contraddistingue la civiltà europea, consolidatasi attorno al rilievo della persona e dei diritti e delle libertà che la qualificano.
È infatti molto importante considerare questo aspetto quando si parla di costituzioni. Una costituzione si afferma sulla base di presupposti storici e sociali, quindi essa non si comprende né si esaurisce nel suo testo, non vale solo come norma, ma è soprattutto riconoscimento e fondamento di un ordine costituzionale, giuridico anche in quanto frutto di una legittimazione originaria (costituente) da parte della comunità che ne beneficia. Il senso di una costituzione si definisce dunque in rapporto ad una società, alle persone che la compongono, agli interessi che ne condizionano la storia e ne permettono l’evoluzione, in breve al relativo contesto storico-culturale.
La costituzione è in tal senso norma e contesto per le norme. Essa, fondando un ordine giuridico, inevitabilmente ne sostituisce uno precedente. Presenta quindi un insuperabile carattere storico.
L’affermazione di una nuova costituzione è un momento evolutivo nel consolidamento di tale ordine. Una nuova costituzione non si comprende senza conoscere la precedente.
È così possibile rinvenire in retrospettiva radici ben definite di ogni costituzione presente, che continua un processo costituente prima di tutto storico e poi – circostanziatamene – giuridico.
Questa lettura si fonda ragionando sull’etimologia della parola costituzione: essa pare originarsi dal concorso delle radici di due verbi latini, constituere e consistere.
Il primo significa essenzialmente “istituire”, “fondare”; il secondo “fermarsi” nella prospettiva di una sistemazione stabile.
La combinazione delle due radici nell’etimologia proposta implica che il termine costituzione rechi in sé l’idea dell’originarsi del processo costituente come processo non giuridico ma politico, in quanto proprio ed originale di una determinata comunità, della sua cultura e dell’area geografica in cui è insediata in un determinato momento storico.
Il concetto di costituzione si comprende come concetto storicamente e geograficamente localizzabile, fattore anche culturale di consolidamento di un ordine sociale per il tramite di istituti giuridici ad esso finalizzati, che si afferma come condizione giuridica dell’organizzazione stabile di una determinata comunità.
(segue)
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