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di Alessandro Giaconia e Cristina Napoli
Legge elettorale e referendum: l'esito non cancella i dubbi sulla coerenza del quesito e sulla costituzionalità della normativa di risulta
La riforma del sistema elettorale del Parlamento, operata con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha apportato significative novità ai testi unici relativi all’elezione dei membri della Camera e del Senato, riguardanti, in particolare, la fase preparatoria del procedimento elettorale ed il sistema elettorale prescelto, con il passaggio da un sistema prevalentemente maggioritario ad uno proporzionale, corretto attraverso la previsione di un premio di maggioranza e di clausole di sbarramento.
Invero, in base alla formula elettorale vigente, il premio di maggioranza, assegnato su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato, risulta attribuito alla “singola lista” o alla “coalizione di liste” che ottengano il maggior numero di voti, alla quale vengono assegnati 340 seggi alla Camera ed il 55% dei seggi in palio in ogni regione al Senato.
Quanto alle soglie di sbarramento, invece, all’attribuzione dei seggi per la Camera dei deputati è ammessa ogni coalizione che abbia ottenuto il 10% dei voti validi ed abbia, al proprio interno, almeno una lista che abbia conseguito il 2% dei suffragi, nonché ogni lista collegata che abbia superato tale soglia del 2%, oppure ciascuna lista non collegata che abbia ottenuto almeno il 4% dei voti; al Senato, invece, le soglie di sbarramento sono del 20% per ogni coalizione che abbia al suo interno almeno una lista che abbia ottenuto il 3% dei suffragi, del 3% per ogni lista collegata e dell’8% per le liste non collegate.
Oltre a tali cambiamenti, fondamentali appaiono, da un lato, l’eliminazione del voto di preferenza, per cui l’elettore è chiamato a votare soltanto per la singola forza politica, non potendo scegliere tra i diversi candidati, i quali, infatti, sono inseriti in una lista bloccata, elaborata dalle segreterie dei partiti, e vengono eletti seguendo l’ordine imposto dalla lista medesima; e, dall’altro lato, la possibilità di candidarsi in una pluralità di circoscrizioni, cosicché se un candidato risulta eletto in più di una di esse, è chiamato a scegliere in quale intende risultare eletto, in tal modo permettendo lo slittamento a favore del primo dei non eletti nelle circoscrizioni in cui ha rinunciato alla nomina.
(segue)
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