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 Produzione di nuovi documenti in appello e potere sindacatorio nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile

Nell’ ambito delle innovazioni introdotte nel processo civile dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 , il comma 18 dell’art. 46 della legge - “Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile, ,  prevede che “ All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».
L'art. 345 cp.c.- “Domande ed eccezioni nuove”, nel testo rinnovato, risulta pertanto il seguente:
1.Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e , se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio...

(segue)
 
 



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