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 Il nuovo processo di cognizione civile ed in particolare i profili istruttori: incidenza nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti

Il sistema di formazione della prova nel processo di responsabilità amministrativa, soffre di aporie e di ibridazione, di talchè si è affermato, quindi, che il regime della stessa nel processo contabile è caratterizzato da «una sorta di tripolarità informale», laddove si vuole indicare, col primo termine, che alla formazione della prova concorrono, con poteri diversi, il procuratore generale ( regionale), il convenuto ed il giudice e, con il secondo, che questa concorrenza di poteri non è disciplinata – come si è detto – espressamente dalla legge, ma, in via di prassi, attraverso il ricorso a princìpi tratti dal processo civile, da quello penale e da quello amministrativo. La scelta del regime processuale civile, che, con riferimento al processo di responsabilità amministrativa è regolato dal RD 1038 del 1933, che risente di un’impostazione strutturale e dinamica propria del codice del 1965, salvo il cd. “rinvio dinamico” ( art. 26 R.D. cit.) alla normativa dell’ordinario processo civile, che permette il riferimento – secondo condizioni e limiti dibattuti – all’attuale codice, risponde alla circostanza che , tralasciando le dispute circa la natura risarcitoria, sanzionatoria, mista, o assolutamente “ sui generis” della responsabilità amministrativa, comunque è indubitabile che il danno arrecato, sia che lo si consideri come presupposto, sia che lo si qualifichi come dato strutturale della fattispecie, nei profili del nocumento causato o di quello risarcibile, attrae in maniera fondamentale l’accertamento e la valutazione del giudice; di talchè la migliore idoneità di una dinamica processuale di stampo civilistico...


(segue) 

 
 



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