
Norme impugnate: Art. 1, c. 116°, della legge della Regione Abruzzo 21/11/2008, n. 16.
Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Trattamento economico del personale regionale trasferito alle Province - Prevista corresponsione da parte degli Enti di appartenenza, ex art. 1, comma 1, della legge regionale n. 28 del 2006, di "un assegno ad personam riassorbibile" - Modifica della precedente previsione con l'introduzione della locuzione "un assegno ad personam non riassorbibile".
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Atti decisi: ric. 8/2009
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