Udienza Pubblica del 23/02/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: NAPOLITANO
Norme impugnate: Art. 3, c. 2°, della legge della Regione Lazio 04/12/2008, n. 21.
Oggetto: Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Lazio - Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco - Organizzazione dell'ente regionale e gestione del parco - Rinvio al comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997, secondo cui il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce la prevalenza dei piani paesaggistici sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
Dispositivo: cessata materia del contendere
Atti decisi: ric. 11/2009
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