
Udienza Pubblica del 24/02/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: FINOCCHIARO
Norme impugnate: Artt. 7, lett. c), 44 e 46 della legge della Regione Umbria 13/05/2009, n. 11.
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Umbria - Norme per la bonifica delle aree inquinate e gestione integrata dei rifiuti - Attribuzione al Comune del compito di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta - Contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sulla disciplina dei rifiuti e della valutazione di impatto ambientale;
Esclusione dalla nozione di "rifiuto" dei sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti vigenti - Contrasto con la normativa nazionale e comunitaria nella disciplina dei rifiuti e della valutazione di impatto ambientale;
Progetti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi - Esclusione della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale qualora trattino quantitativi medi giornalieri complessivamente inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli impianti mobili sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni - Contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sulla disciplina dei rifiuti e della valutazione di impatto ambientale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ric. 49/2009
in tema di sanità pubblica, polizia mortuaria, norme della Regione Calabria, disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria.
(25/02/2021)
In memoria di Antonio Catricalà
(24/02/2021)
Disciplinare per la pubblicazione di volumi nella Collana 'Studi di federalismi.it'
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Attività editoriale della Rivista federalismi.it 2003-2020
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Codice etico per la pubblicazione degli articoli su federalismi.it
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