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di Laura d'Ambrosio
Possibili criteri per la valutazione degli effetti delle funzioni di controllo della Corte dei Conti.
Si sente spesso, anche in autorevoli convegni, affermare che la funzione di controllo sulla gestione della Corte dei Conti, non essendo accompagnata da un potere sanzionatorio, non sarebbe sufficientemente incisiva. In altri casi, si suggerisce che lo sbocco quasi “naturale” dei controlli sia la segnalazione alla procura della Corte, unico organo capace di incidere sugli interessi lesi dai comportamenti abusivi.
In effetti, è molto difficile riuscire a valutare la portate delle attività della Corte dei Conti in sede di controllo, non potendosi agevolmente richiamare cifre e numeri come nel caso delle condanne al risarcimento del danno erariale in sede giurisdizionale. Il controllo, infatti, ha un’efficacia prima di tutto preventiva dei danni e, inoltre, tende ad intervenire su prassi e comportamenti di cui non è semplice valutare il grado di cambiamento nel tempo.
Tuttavia, occorre aprire un dibattito quanto meno relativo a quali sarebbero gli strumenti più adatti alla valutazione degli effetti dell’operato della Corte in occasione del controllo sulla gestione ex legge 20/1994 o del controllo di carattere finanziario di cui alla legge 302/2005 art.1, comma 166 e seguenti. Infatti, individuare gli strumenti adatti alla valutazione è il primo passo per addivenire ad opinioni ragionevoli e dimostrabili sull’efficacia dell’operato stesso.
Per quanto riguarda le funzioni di controllo disciplinate dalla legge 20/1994, art. 3 commi 3 e seguenti, ossia al meglio noto controllo sulla gestione, integrato per quanto attiene al controllo sugli enti locali dalla legge La Loggia (131/2003), occorre preliminarmente rilevare che lo stesso ha caratteristiche peculiari che lo rendono applicabile solo ad alcuni enti preselezionati in sede di programmazione dell’attività. Infatti, dovendo analizzare il complesso della gestione in un certo intervallo di tempo o una specifica attività comunque complessa è necessario limitare gli enti o le attività da sottoporre a questo controllo attraverso un’attività di programmazione, per altro prevista dalla stessa legge 20. Nel caso della Sezione Controllo Toscana, dal 2005 ad oggi sono stati sottoposti a controllo sulla gestione tutti i comuni capoluogo e le province toscane, nonché un certo numero di enti locali di minori dimensioni; ciò è avvenuto in base ad un programma deliberato annualmente che ha riguardato, anno per anno un certo numero di enti e che ha consentito di sottoporre ad indagine, appunto, tutti gli enti maggiori nell’arco di 5 anni. La scelta di occuparsi solo degli enti locali è stata dettata sia dalla lettera della Legge La Loggia, sia dalla necessità di stabilire delle priorità nell’ambito delle possibili attività programmabili. In linea di principio, infatti, sarebbe stato possibile operare con indagini trasversali su spaccati gestionali, come, ad esempio, la gestione dell’indebitamento, individuando un campione di enti da sottoporre a verifica. Questa scelta è stata, per altro, adottata da altre Sezioni regionali della stessa Corte... (segue)
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