(dal sito della Cassazione)
Le Sezioni Unite civile hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 25 e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1, in relazione all’art. 10 dell’accordo sottoscritto da detti enti rispettivamente il 25 ed il 29 novembre 2005 (avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico), per violazione degli artt. 3, 104 e 117, primo comma, Cost. e dell’art. 6 CEDU. Alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU sui limiti della retroattività degli interventi legislativi, e’ censurata, nella sostanza, la retroattività della disciplina recata dall’anzidetto accordo (ratificato con le menzionate leggi regionale e provinciale ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, Cost.) incidente sul giudicato intervenuto, a seguito di sentenza del TSAP, in ordine agli effetti del provvedimento della Provincia autonoma di trasferimento delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico.
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