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di Luciana Pesole
Un altro passo avanti nel percorso: la Corte costituzionale rinvia alla Corte di Giustizia in un giudizio in via incidentale
Fino all’ordinanza n.103 del 2008, come è noto, la Corte costituzionale si era posta nella condizione di non rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia, fissando dei principi giurisprudenziali che le precludevano l’utilizzo del rinvio pregiudiziale. Il punto di arrivo di questa posizione giurisprudenziale era rappresentato dall’ordinanza n.536 del 1995, con la quale la Corte aveva espressamente escluso di potersi annoverare tra le “giurisdizioni nazionali” abilitate ad interpellare la Corte di giustizia mediante il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art.177 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (poi art.234 TCE, ora art.267 TFUE). Nell’ordinanza la Corte aveva sottolineato la profonda diversità dei compiti che le sono affidati rispetto a quelli tradizionalmente propri degli organi giurisdizionali, riallacciandosi a quanto già evidenziato in un remoto precedente giurisprudenziale (la sentenza n.13 del 1960) e, nel contempo, distaccandosi da quanto invece affermato nella più recente sentenza n.168 del 1991. In quest’ultima decisione, infatti, la Corte aveva ammesso di poter ricorrere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sia pure configurando tale eventualità in termini di mera facoltà, anziché di obbligo vero e proprio, come sarebbe stato più corretto visto che la normativa comunitaria dispone espressamente che i giudici di ultima (o unica) istanza sono tenuti a rivolgersi alla Corte di giustizia (quando, ovviamente, vi siano i presupposti per il rinvio pregiudiziale) (v. ora in tal senso l’art.267, u.c., TFUE). Rileggendo la sentenza del 1991, tra l’altro, non si può fare a meno di notare che l’atteggiamento possibilista della Corte riguardo ad un suo utilizzo del rinvio pregiudiziale era emerso nell’ambito di un giudizio in via incidentale. La decisa presa di distanza dall’istituto del rinvio che segue con l’ordinanza n.536 del 1995 sarebbe stata indotta, secondo alcuni, proprio dalla consapevolezza che, riconoscendosi legittimata al rinvio, la Corte si sarebbe assoggettata ad un vero e proprio obbligo di dialogo diretto con la Corte di giustizia (la Corte avrebbe pertanto preferito evitare qualsiasi contatto piuttosto che trovarsi in una situazione di raffronto forzato)... (segue)
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