La sentenza trae origine dal ricorso presentato da Postemobile avverso il provvedimento con il quale l’AGCM contestava alla predetta società una pratica commerciale scorretta consistente nella divulgazione di un messaggio pubblicitario ingannevole.
Orbene, il Tar, senza pronunciarsi nel merito della questione, ha dichiarato l’incompetenza dell’AGCM ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del consumatore nel settore delle comunicazioni elettroniche, richiamando quanto enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2012. Al caso in esame, infatti, non può trovare applicazione ratione temporis la sopravvenuta disciplina ex art. 1, comma 6, del D.lgs. n. 21 del 2014 che ha assegnato la competenza ad adottare i provvedimenti de quo in via esclusiva all’AGCM previa acquisizione di un parere da parte dell’Autorità di regolazione competente.
Il Collegio, in particolare, ha rilevato, la sussistenza di una normativa settoriale (contenuta nel Codice delle comunicazioni elettroniche e negli atti regolamentari dell’AgCom) completa ed esauriente in quanto assegna all’AgCom sia poteri di accertamento, sia poteri sanzionatori. Ciò comporta, a parere del Tar, l’inapplicabilità delle norme generali del Codice del Consumo alla luce del principio di specialità richiamato dalla citata Adunanza Plenaria.
Il Giudice ha, quindi, risolto il conflitto di competenza in favore dell’AgCom ed ha conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
DC
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