+ Osservazioni sul decreto legge 132 del 13 settembre 2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed Altri interventi per
Con questa impronunciabile parola (purtroppo da qualche anno già presente nel gergo politico) è stato intitolato il d.l. 12.9.2014, n. 132, che dovrebbe dettare misure urgenti per correggere le drammatiche disfunzioni del processo civile italiano, che costituiscono una delle maggiori ragioni di debolezza del sistema istituzionale italiano, in quella che viene chiamata “competizione fra ordinamenti”. I difetti estetici del titolo potrebbero essere però facilmente perdonati, se il contenuto normativo del decreto contenesse rimedi efficaci alle accennate disfunzioni. Invece, come è stato ben detto in un commento di Antonio Briguglio, ammirevole per tempestività e per precisione, il decreto “è assai poco utile ma anche pochissimo dannoso”, sicché non c’è molto da sperare, ma neanche da temere, per ciò che potrà avvenire in sede di conversione (o in caso di non-conversione). Ciò posto, Briguglio è disposto a mantenere un’apertura di credito al Governo, che con questo decreto sarebbe stato consapevole di non realizzare una radicale “riforma salvifica” del processo civile, ma di apportare solo alcuni marginali ritocchi al funzionamento di una macchina malfunzionante. Personalmente sono disposto a condividere i sentimenti di speranza che Briguglio ancora nutre verso questo Governo. Ma proprio per ciò ritengo che non si possa essere indulgenti di fronte agli errori che esso commette. Non mi scandalizza neanche l’uso frequente della decretazione d’urgenza. Ma, nel caso del decreto 132, si è probabilmente superato il punto critico: non solo quasi tutte le norme del decreto sono ad applicazione differita (il che è già di per sé un abuso), ma (e questo è un profilo politicamente ancora più grave) sono destinate a modificare ben poco la realtà. Si rimane anzi sconcertati per la pochezza di alcune delle misure adottate e per il carattere frammentario di altre misure, pur ragionevoli, che avrebbero però meritato un’ulteriore riflessione e l’inserimento in un disegno di riforma più chiaro ed incisivo. Vorrei argomentare un po’ meglio questo giudizio, scorrendo – senza alcuna pretesa di approfondimento (ed anzi rinviando, per molti profili applicativi, al più volte citato commento di Antonio Briguglio) - il contenuto del decreto-legge. L’art. 1 prevede il “trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria”. Il trasferimento dovrebbe avvenire su istanza congiunta delle parti, che esprimeranno con detta istanza la volontà di deferire la causa a un collegio formato da avvocati (solo da avvocati, scelti, se necessario, dal presidente del consiglio dell’ordine). Tuttavia nulla impediva, prima d’ora, che le parti si mettessero d’accordo per rinunciare agli atti del giudizio e deferire la questione ad arbitri. Il fatto che il nuovo meccanismo preveda un trasferimento ad arbitri del giudizio con conservazione di atti ed effetti già maturati non mi sembra una innovazione tale da indurre molti litiganti a trasferire la lite dinanzi al giudice privato. Se il trasferimento concordato non avveniva prima d’ora quasi mai, ciò dipendeva, anzitutto, dal fatto che una delle parti non ha di solito interesse alla celere conclusione della lite. In più, spesso le parti (o una di esse) si fidano di più, malgrado tutto, del giudice statale o (realisticamente) temono l’alto costo del giudizio arbitrale. Ora il d.l. 132 prevede qualche timido incentivo che dovrebbe rendere più appetibile il ricorso ad arbitri: un decreto ministeriale potrà (non “dovrà”) prevedere, per questi “nuovi” arbitrati, uno sconto sui compensi degli arbitri previsti dalle attuali tariffe; inoltre è esclusa la solidarietà delle parti per il pagamento dei compensi stessi. Vedremo se saranno incentivi sufficienti. Ma non sarebbe stato più semplice ridurre le attuali tariffe per tutti gli arbitrati?... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
L’«agricoltore custode dell’ambiente e del territorio»
Marco Brocca (04/12/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Governabilità e principio rappresentativo. Dalla recente giurisprudenza sulla decretazione d’urgenza al dibattito sul cd. premierato elettivo
Luca Dell’Atti (04/12/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Governance economica europea, ordinamento nazionale e decisione parlamentare di bilancio. Prime considerazioni
Renzo Dickmann (04/12/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Regolamentare il lobbying per rafforzare la trasparenza
Valentina M. Donini (04/12/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Lo stato dell’arte sui rimedi di tutela del privato illegittimamente espropriato
Michela Petrachi (04/12/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Gestione e conservazione dei dati sanitari. Il vulnus normativo che impatta su sicurezza e data protection
Elisa Sorrentino e Anna Federica Spagnuolo (04/12/2024)
ITALIA - DOTTRINA
La repressione giuridica dell’abusivismo edilizio: uno sguardo analitico e comparato
Davide Tumminelli (04/12/2024)
ITALIA - DOTTRINA
La “novità” sulla tutela degli animali nella sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2024
Giacomo Vivoli (04/12/2024)