
La Corte ha richiamato preliminarmente la propria giurisprudenza secondo cui, ai sensi del citato art. 13 della direttiva 2002/20/CE, gli Stati Membri possono assoggettare a contributo i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri e i diritti di installare strutture. La Corte, tuttavia, ha precisato che la norma menzionata non riguarda tutti i contributi cui sono assoggettate le infrastrutture di comunicazione, ma unicamente quelli destinati specificamente a garantire l’impiego ottimale delle risorse suddette.
Nel caso oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, l'imposta non gravava solo sulle infrastrutture per la fornitura di servizi di comunicazione, bensì sull’installazione di qualsiasi infrastruttura, a prescindere dalla sua natura e dall’attività del soggetto passivo tenuto al pagamento. Il fatto generatore dell’imposta in esame non risultava, dunque, legato alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei diritti di installare strutture e, di conseguenza, una tale imposta non costituiva un contributo rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 13 della direttiva 2002/20/CE. La Corte ha ritenuto, pertanto, che non vi fosse alcun contrasto tra l’imposta in esame e il suddetto art. 13.
V. M.
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