
Con tale delibera, adottata a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. III^, n. 21/2013 (che ha annullato la delibera 446/08/CONS) e n. 3636/2014 (resa nel ricorso per chiarimenti proposto dall’AGCom), l’Autorità ha rideterminato - ora per allora - le tariffe di terminazione dell’operatore H3G relativamente al periodo temporale intercorrente tra il 1° novembre 2008 e il 30 giugno 2009.
In particolare, l’AGCom ha fissato per H3G una tariffa del servizio di terminazione delle chiamate vocali, dal 1° novembre 2008 fino al 31 dicembre 2008, pari a 16,26 eurocent/min, mentre, dal 1° gennaio al 30 giugno 2009, pari a 13 eurocent/min (la precedente disciplina, prevista dalla delibera 446/08/CONS annullata, stabiliva, invece, che H3G praticasse una tariffa di terminazione pari a 13 eurocent/min per l’intero periodo di riferimento: 1° novembre 2008-30 giugno 2009).
Le suddette tariffe di terminazione ed i relativi periodi previsti per la loro applicazione sono stati individuati avvalendosi delle contabilità regolatorie di H3G relative agli anni 2005-2007 - seppure non certificate - e del criterio del benchmark internazionale.
G.D.M.
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